Sentenza n. 586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di riedizione della valutazione dei titoli professionali adottato dalla commissione esaminatrice in esecuzione del parere del Consiglio di Stato, con attribuzione dei punteggi complessivi mediante le sequenze numeriche 15+3+6+4+0 e 9+5+9+4+0
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato a una procedura selettiva universitaria per un posto di ricercatore a tempo determinato, risultata vinta dal controinteressato, e aveva impugnato l’esito con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso straordinario era stato accolto limitatamente alla valutazione dei titoli professionali, poiché la commissione, dopo avere previsto cinque sotto-categorie con distinti punteggi massimi, aveva attribuito soltanto un punteggio globale senza indicare i singoli sotto-punteggi, impedendo la ricostruzione dell’iter logico-giuridico della valutazione. In sede di riedizione del potere, la commissione aveva confermato i punteggi complessivi originari, specificandoli mediante le sequenze 15+3+6+4+0 per il ricorrente e 9+5+9+4+0 per il vincitore. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo violazione ed elusione del giudicato, perché le cifre non erano state espressamente associate alle singole sotto-categorie e perché non erano state indicate le ragioni della valutazione dei singoli titoli professionali. Ha inoltre contestato, con memoria successiva, la correttezza intrinseca dei punteggi e la documentazione utilizzata dalla commissione per individuare i titoli valutati. L’Ateneo ha eccepito la carenza di interesse, in ragione del conseguimento da parte del ricorrente di un diverso posto di ricercatore presso altra università, e ha sostenuto che la sequenza numerica fosse logicamente riconducibile alle cinque sotto-categorie già ordinate nel verbale originario. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, poiché gli atti contestati erano imputabili esclusivamente all’Università, disponendone l’estromissione. Ha respinto l’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’Ateneo, ritenendo non comparabile il posto conseguito presso altra università, perché a tempo parziale e ubicato in una sede diversa rispetto al posto oggetto della controversia. Nel merito, ha respinto il ricorso per ottemperanza. Il parere posto in esecuzione imponeva alla commissione di scomporre il punteggio globale in cinque sotto-punteggi riferiti alle cinque sotto-categorie già individuate negli atti della procedura, ma non imponeva né l’associazione letterale di ciascuna cifra alla relativa voce né la valutazione analitica di ogni singolo titolo. La corrispondenza tra l’ordine delle cifre e l’ordine sequenziale delle sotto-categorie risultava immediatamente e logicamente ricostruibile dalla lettura complessiva degli atti. L’ambiguità testuale, comunque superabile mediante una richiesta di chiarimenti, non integrava violazione o elusione del giudicato. È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché nuova e diversa rispetto al ricorso introduttivo, la contestazione sulla correttezza intrinseca dei punteggi. Sono state invece respinte perché infondate le doglianze relative alla mancata indicazione dei singoli titoli e della fonte documentale utilizzata, non rientrando tali profili nel vincolo conformativo stabilito dal parere. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Università e del controinteressato, liquidate in euro 2.000 per ciascuno, oltre accessori; le spese tra ricorrente e Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010
assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato
Individua la disciplina della procedura selettiva universitaria cui aveva partecipato il ricorrente.
possibile inammissibilità delle ulteriori contestazioni
È stato richiamato per sottoporre al contraddittorio la questione dell’inammissibilità delle nuove censure formulate nella memoria di replica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare la conformità dell’attività amministrativa successiva al contenuto effettivo del giudicato, senza estendere il vincolo conformativo a prescrizioni ulteriori non desumibili dalla decisione da eseguire.
- Quando una commissione abbia previamente articolato un criterio valutativo in sotto-categorie ordinate e abbia previsto un punteggio per ciascuna di esse, la successiva indicazione dei sotto-punteggi mediante una sequenza numerica può ritenersi conforme al giudicato se la corrispondenza con le sotto-categorie è immediatamente e logicamente ricostruibile dalla lettura complessiva degli atti della procedura.
- L’ambiguità o l’imprecisione meramente testuale di un atto amministrativo non integra violazione o elusione del giudicato quando il significato dell’atto sia agevolmente desumibile dagli atti presupposti e possa essere chiarito senza una nuova riedizione del potere.
- Se il giudicato impone l’indicazione dei sotto-punteggi riferiti alle singole sotto-categorie di valutazione, esso non impone anche, salvo esplicita statuizione, la valutazione analitica e motivata di ogni singolo titolo individuale del candidato.
- Nel giudizio di ottemperanza sono inammissibili le censure nuove che, anziché contestare la conformità dell’atto al giudicato, mettono per la prima volta in discussione la correttezza intrinseca dei punteggi o altri profili originari della valutazione amministrativa.
- La legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione cui sono direttamente imputabili gli atti adottati in esecuzione del giudicato; deve essere estromessa l’amministrazione estranea all’adozione degli atti contestati.
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