Cassazione Penale, Sentenza n. 27319/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per delitti di estorsione (tentata e consumata) e detenzione di armi, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Principalmente: (i) vizio per mancata retrodatazione della misura al 19/12/2019 ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p., essendovi — secondo il ricorrente — connessione qualificata con precedente ordinanza nel procedimento "Rinascita Scott" e desumibilità dagli atti; (ii) carenza e contraddittorietà della motivazione, sia in ordine alla retrodatazione sia rispetto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari relative ad alcuni capi (in particolare N, R, Z) e al riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1; (iii) deduzioni di merito su singoli episodi (alcuni configurerebbero al più accordi non posti in esecuzione, altri richieste relative a lavoro lecito).
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. In motivazione la Corte ha ritenuto che: (a) la gravità indiziaria risulta adeguatamente motivata e non contestata per numerosi capi (tra cui I, J, K, L, M e altri menzionati), salvo che per i capi N, R e Z, per i quali si è riscontrata una completa assenza di motivazione; (b) è assente motivazione sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e sulle esigenze cautelari in relazione ad alcune incolpazioni, per cui l'ordinanza deve essere annullata e il Tribunale chiamato a integrare la motivazione; (c) la decisione sul punto della retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. era del tutto insufficiente: il Tribunale del riesame ha genericamente affermato che il P.M. aveva comprovato in udienza la ricezione dell'informativa nel 2021 senza indicare prove o ragioni che escludessero la desumibilità degli stessi fatti dagli atti già in possesso della Procura al tempo della precedente ordinanza. Per questi profili l'ordinanza è stata annullata e rinviata.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, codice di procedura penale
La Corte ricorda che la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare opera, tra provvedimenti emessi in procedimenti distinti, solo se ricorre una connessione qualificata e se i fatti oggetto della successiva ordinanza siano desumibili dagli atti del procedimento precedente al momento dell'emissione della prima misura. "Desumibilità" non equivale alla mera conoscibilità: occorre un compendio di atti o dichiarazioni dotato di specifica significatività processuale tale da legittimare l'adozione della seconda misura fin dal momento della prima. L'onere della prova di desumibilità e della connessione qualificata grava sulla parte che invoca la retrodatazione in sede di riesame.
art. 416-bis.1, codice penale (aggravante)
La Corte evidenzia che l'applicazione dell'aggravante richiede motivazione specifica; nella sentenza impugnata la Corte di merito non ha fornito tale motivazione per tutte le incolpazioni, con conseguente annullamento relativo a quel profilo e rinvio per integrazione.
art. 309, comma 7, codice di procedura penale
Norma richiamata per la determinazione della competenza a decidere in sede di rinvio. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297(3) c.p.p.) richiede più della semplice esistenza di notizie: serve che gli elementi giustificativi della successiva misura siano concretamente desumibili dagli atti già in possesso al tempo della prima misura e abbiano rilevanza indiziaria sufficientemente articolata e significativa.
- L'onere della prova della connessione qualificata e della desumibilità degli elementi grava su chi invoca la retrodatazione nel procedimento di riesame; occorre documentare puntualmente la disponibilità agli atti del materiale probatorio all'epoca rilevante.
- La mancata o insufficiente motivazione, soprattutto quando riguarda l'applicazione di aggravanti (es. art. 416-bis.1) o le esigenze cautelari, rende l'ordinanza vulnerabile ad annullamento e rinvio per integrazione; il giudice deve esplicitare le ragioni che giustificano aggravanti e esigenze cautelari per ciascun capo.
- Se la difesa contesta la gravità indiziaria occorre un confronto critico e puntuale con le emergenze investigative riportate dall'ordinanza: deduzioni meramente ipotetiche o generiche difficilmente scalfiscono il giudizio del riesame.
- In sede di riesame le questioni relative alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari sono pregudiziali e vanno valutate prioritarimente; solo se il giudice ritiene sussistenti tali presupposti può affrontare profili procedurali come la retrodatazione.
- Per chiedere efficacemente la retrodatazione è utile produrre e indicare specificamente gli atti (informative, rapporti, acquisizioni dichiarative) e dimostrare il tempo in cui il loro contenuto poteva essere considerato recepito dall'autorità inquirente, non limitandosi a dimostrare la mera esistenza materiale dell'informativa.
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