Cassazione Penale, Ordinanza n. 23760/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale per detenzione illecita di stupefacenti a fini di spaccio. In concreto, gli veniva contestata la detenzione di cocaina per grammi 20,5 e di due pezzi di hashish per peso complessivo di grammi 98,64. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto derubricare la condotta nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, poiché il dato ponderale non supererebbe la soglia di rilevanza e non sarebbero emersi ulteriori elementi idonei a escludere tale qualificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come errore di qualificazione giuridica, investisse in realtà valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua e coerente. La Corte d'appello aveva valorizzato sia il dato ponderale della sostanza sia la minima organizzazione predisposta dall'imputato, che occultava lo stupefacente in un edificio vicino a un bar frequentato da assuntori, traendone la conclusione che il fatto non fosse di lieve entità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la condotta è stata ritenuta sussumibile nella fattispecie ordinaria e non in quella di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte ha escluso che la doglianza potesse essere accolta perché fondata su una rivalutazione del fatto e della prova.
in caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che essa non sia ascrivibile a causa non imputabile al ricorrente; nel caso concreto la colpa non è stata esclusa.
Massime di principio
- La censura con cui si contesta la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità, quando sollecita una diversa valutazione del peso della sostanza e degli altri indici fattuali, non integra di regola un vizio di legittimità deducibile in cassazione se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini della distinzione tra fattispecie ordinaria e ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare non solo il dato quantitativo della sostanza, ma anche le modalità concrete dell'azione e il grado di organizzazione impiegato per la detenzione e la cessione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, le valutazioni di merito sulla ricostruzione del fatto e sull'apprezzamento della prova non sono sindacabili se sorrette da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
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