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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36339/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 3 marzo 2026, ha dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà e ha rigettato quella di liberazione condizionale. Il detenuto ha impugnato entrambe le statuizioni. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 50, 51-ter, 58-quater e 167 ord. pen. e vizio di motivazione: sosteneva che il divieto triennale di accesso ai benefici, conseguente alla revoca della precedente semilibertà, non potesse permanere dopo la sua assoluzione dall’imputazione di molestie sessuali; contestava inoltre, come apodittico e non conforme alla documentazione, l’accertamento secondo cui avrebbe utilizzato in modo non consentito gli spazi di autonomia della misura. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 176 c.p. e vizio di motivazione, contestando il rigetto della liberazione condizionale: assumeva non provata l’attività non consentita posta a fondamento della revoca, richiamava il mantenimento di solidi rapporti con i figli, lamentava l’omessa valutazione di una nuova proposta di lavoro e contestava la valutazione del proprio atteggiamento come strumentale e irriflessivo. Sono state depositate memorie difensive con motivi nuovi e aggiunti, ma il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto. Il Procuratore generale aveva concluso per l’inammissibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la precedente revoca della semilibertà si fondava su due profili, la denuncia per molestie sessuali e l’uso non consentito o non concordato degli spazi di autonomia. Le censure su quest’ultimo profilo miravano a una rivalutazione dei fatti già esaminati dal Tribunale e non erano scrutinabili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre affermato che il divieto triennale previsto dall’art. 58-quater, comma 3, ord. pen. permane anche quando il procedimento penale relativo a uno dei fatti che avevano contribuito alla revoca si conclude con l’assoluzione: la preclusione è oggettiva e il giudice investito della successiva richiesta di beneficio non può rivalutare incidentalmente né disapplicare la revoca divenuta definitiva. Ha quindi rilevato che, a fronte della revoca definitiva e del mancato decorso del triennio, l’istanza di semilibertà era inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, contestava nel merito la valutazione del Tribunale sulla liberazione condizionale. La Corte ha ritenuto logica e non contraddittoria la valutazione secondo cui la revoca aveva segnato una battuta d’arresto nel percorso trattamentale e gli ulteriori elementi invocati erano secondari o recessivi. Ha infine disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 58-quater, comma 3, ord. pen.

    Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall'art. 58 quater, comma 3, ord. pen., permane anche se il procedimento penale relativo al fatto che aveva contribuito a determinarla si sia concluso con l'archiviazione.

    La preclusione triennale ha carattere oggettivo e resta operante anche se il procedimento relativo a uno dei fatti che aveva contribuito alla revoca si conclude senza accertamento penale di responsabilità; il giudice investito della successiva richiesta di beneficio non può compiere una valutazione incidentale sulla legittimità della revoca definitiva.

  • art. 176 c.p.

    In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate.

    Il ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale si valuta sulla base del complesso della condotta manifestata durante l’esecuzione e del percorso trattamentale, da cui deve risultare una revisione critica effettiva e una prognosi altamente affidabile di futura osservanza della legge.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Si deve disporre, inoltre, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi dell’interessato.

Massime di principio

  • Il divieto triennale di concessione dei benefici previsto dall’art. 58-quater, comma 3, ord. pen., conseguente alla revoca di una misura alternativa, permane anche se il procedimento penale relativo a uno dei fatti che avevano contribuito alla revoca si conclude con l’assoluzione o l’archiviazione. La preclusione è oggettiva: il giudice chiamato a decidere su una successiva richiesta di beneficio deve prendere atto della revoca definitiva e non può disapplicarla né rivalutarne incidentalmente la legittimità.
  • La revoca di una misura alternativa può fondarsi su una valutazione complessiva dell’andamento della misura e non necessariamente su una singola violazione o sulla sola notizia di un reato; la condotta e le modalità con cui il condannato utilizza gli spazi di autonomia concessi possono assumere rilievo nella valutazione del rapporto fiduciario e dell’esito dell’esperimento.
  • Il giudizio sul ravvedimento ai fini della liberazione condizionale deve considerare l’insieme dei comportamenti manifestati durante l’esecuzione e il percorso trattamentale, e deve consentire una prognosi seria e affidabile di futura conformazione della condotta alle leggi. La valutazione complessiva e motivata del Tribunale di sorveglianza non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura degli elementi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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