Cassazione Penale, Sentenza n. 8123/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Tiberio Sorrenti per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (riqualificato ex artt. 110 e 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava: (1) insufficiente e viziosa motivazione circa la configurazione del reato associativo e l'assenza di un accordo sinallagmatico con le cosche Pesce e Cacciola; (2) interpretazione errata e non univoca delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori; (3) applicazione automatica della misura cautelare senza valutare alternative (arresti domiciliari) e senza considerare la situazione familiare e la documentata necessità assistenziale del figlio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la decisione del Tribunale del riesame adeguatamente motivata e fondata su un compendio indiziario ritenuto univoco: intercettazioni analiticamente richiamate, riscontri documentali e dichiarazioni di collaboratori che emergono in modo convergente sul ruolo di intermediazione svolto da Sorrenti tra il gruppo Cambria e le cosche Pesce/Cacciola nel periodo 2012-2018. La Corte ha affermato che la valutazione delle intercettazioni è questione di merito sottratta, salvo manifesta illogicità, al sindacato di legittimità; ha confermato la sussistenza della pericolosità cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p., tenendo conto della specificità del concorso esterno e del collegamento funzionale e dei vantaggi reciproci (rapporto sinallagmatico). Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; è stata disposta la trasmissione del provvedimento all'istituto penitenziario.
Norme richiamate
norma richiamata nella riqualificazione del capo per la partecipazione al reato in concorso; usata insieme all'art. 416-bis per configurare il concorso esterno nell'associazione mafiosa
definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie al comportamento contestato, valorizzando metodo mafioso, forza intimidatrice e vincolo di omertà della cosca Pesce (e collegamenti con Cacciola)
Codice procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
richiamato in relazione alle esigenze cautelari: rilevanza del disvalore del reato e della contestualità a un vasto ambito criminale come giustificazione della custodia cautelare
Codice procedura penale, art. 275, comma 3
presunzione di pericolosità per i reati di associazione mafiosa che giustifica la custodia cautelare salvo elementi concreti che dimostrino la cessazione dei legami; la Corte ha precisato che, per il concorso esterno, la valutazione deve fondarsi su emergenze indiziarie che rendano concreto il rischio di ulteriori condotte
Codice procedura penale, art. 273
norma procedurale relativa alla motivazione degli atti giudiziari: invocata dal ricorrente per vizio di motivazione, la Corte ha ritenuto invece che la motivazione fosse esaustiva e congrua
Codice procedura penale, art. 309, comma 9
richiamato con riferimento ai criteri di motivazione e verifica in sede di riesame; la Corte ha ritenuto rispettati i parametri di legge
Codice procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
principio richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione: è possibile denunciare il travisamento della prova, ma non rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle intercettazioni salvo manifesta illogicità
Massime di principio
- Concorso esterno in associazione mafiosa: occorre dimostrare un contributo concreto, consapevole e causale alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio; nei casi di professionisti il rapporto può avere natura sinallagmatica basata su reciproci vantaggi economici/professionali
- Intercettazioni: l'interpretazione del loro contenuto è, in via principale, questione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità o travisamento della prova
- Presunzione di pericolosità (art. 275 c.p.p.): per i reati di mafia tende a giustificare la custodia cautelare; per il concorso esterno va valutata attraverso le emergenze indiziarie che dimostrino un collegamento funzionale che renda probabile il rischio di ulteriori condotte
- Valutazione del giudice cautelare: il giudice può valorizzare un insieme di elementi (intercettazioni, riscontri documentali, dichiarazioni di collaboratori) anche se ciascun elemento preso da solo non sarebbe decisivo; la coerenza e convergenza del compendio indiziario rafforza la gravità indiziaria
- Misure alternative: il ricorso a misure meno afflittive (arresti domiciliari) è possibile ma, in presenza della presunzione di pericolosità e di un compendio indiziario convincente sul ruolo di intermediazione e sui vantaggi reciproci, la custodia in carcere resta in genere giustificata; per ottenere alternative servono elementi processuali concreti che modifichino la prognosi di pericolosità
- Limiti del ricorso per cassazione: non è il luogo per rinnovare o ritradurre la valutazione delle prove; la difesa deve invece individuare vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche per ottenere l'annullamento
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