Cassazione Penale, Sentenza n. 20537/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nell'ambito di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 6.7.2023, ha rideterminato la pena residua da espiare deducendo anche il periodo durante il quale il condannato era stato sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Procuratore generale ha dedotto violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. (comma 4), sostenendo che la norma non consente di equiparare, ai fini della fungibilità/computo, il tempo trascorso in misura alternativa non detentiva alla detenzione intramuraria o alla custodia cautelare e che quindi tale periodo non doveva essere computato in deconto della pena residua.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva computato in deconto il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, atteso che l'art. 47, 12° comma, Ord. pen. dispone che l'esito positivo della prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale (salvo le pene accessorie perpetue). Ne consegue che la pena relativa al titolo per il quale è stato concesso l'affidamento si considera effettivamente espiata e deve essere detrattata nella determinazione della pena complessiva residua. Sulla base di tale computo il giudice dell'esecuzione ha fissato la pena residua da espiare in anni tre, mesi cinque, giorni ventuno e ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione dell'ordine di esecuzione.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che l'art. 657 impedisca il computo della pena effettivamente espiata mediante misure alternative; il riferimento normativo a "pena detentiva espiata" va inteso in senso materiale e comprende qualsiasi modalità che abbia conseguito l'effettiva espiazione della pena.
art. 47 Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale (salvo le pene accessorie perpetue): pertanto il periodo trascorso in affidamento in prova, conclusosi positivamente, costituisce espiazione effettiva della pena e va detratto dalla pena residua.
Massime di principio
- Il periodo trascorso in misura alternativa all'afflizione detentiva (es. affidamento in prova al servizio sociale) che si sia concluso positivamente produce l'effetto estintivo della pena relativa e va computato come "pena detentiva espiata" ai fini della determinazione della pena residua.
- Il concetto di "pena detentiva espiata" previsto dall'art. 657 c.p.p. va valutato in termini materiali: conta l'effettiva espiazione, non la modalità (detenzione intramuraria vs misura alternativa), quando l'ordinamento riconosce l'estinzione.
- Se la misura alternativa non si è conclusa positivamente (o non vi è prova dell'esito favorevole), non può essere operato il deconto: la verifica dell'esito positivo è elemento determinante.
- In caso di pene concorrenti o cumulate, bisogna verificare titolo per titolo quale frazione è già stata effettivamente espiata (anche tramite misure alternative) prima di determinare la residua esecuzione.
- La deduzione della pena già espiata non esclude che, con residuo di pena significativo, il giudice dell'esecuzione possa negare la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione; la sospensione segue criteri di legge distinti.
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