Cassazione Civile, Ordinanza n. 01947/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione della controparte, rilevando la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi disposto la compensazione delle spese di lite. Non vi è stata una pronuncia sui motivi di ricorso, poiché la definizione della controversia è intervenuta in via processuale prima della decisione nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l'omesso versamento, per l'anno d'imposta 2002, delle ritenute IRPEF e dell'IVA. Dopo un primo contenzioso con alterne decisioni di merito e un precedente passaggio in Cassazione, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la pretesa almeno quanto all'IVA. La società ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 e di avere integrato il pagamento dovuto. L'atto di rinuncia era stato notificato alla controparte, che vi aveva aderito espressamente chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come base della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito, con integrale pagamento del dovuto
norma ritenuta idonea a fondare la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte aderisce alla rinuncia, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- L'adesione a una definizione agevolata con integrale pagamento del dovuto può rendere priva di interesse la prosecuzione del giudizio, consentendo la chiusura del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia con adesione della controparte, le spese di lite possono essere compensate ove vi sia concorde manifestazione di volontà in tal senso.
Come è indicizzato
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