Cassazione Penale, Sentenza n. 49519/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'equa riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare (15/06/2010 - 31/03/2011 in carcere; 31/03/2011 - 13/06/2011 ai domiciliari) per reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990. L'assoluzione definitiva intervenne con sentenza del 10/03/2018 (irrevocabile 11/12/2018). Il ricorrente sosteneva che l'ordinanza cautelare era priva delle condizioni richieste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. e che in dibattimento erano emerse risultanze che avrebbero dovuto escludere la sussistenza di indizi idonei alla misura (tra cui l'inattendibilità del collaborante Vedda e la mancata produzione in dibattimento di intercettazioni utilizzate in sede di cautela). La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la frequentazione ambigua del Consagra con il Vedda, l'uso dell'auto di proprietà del Consagra da parte del Vedda e il contenuto delle intercettazioni create "falsa apparenza" di contiguità con attività illecite, integrando condotta di grave colpa che ha dato causa, anche concausalmente, all'adozione e al mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art. 314 c.p.p. esclude l'indennizzo quando il detenuto abbia dato causa alla custodia per dolo o colpa grave; ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della Corte territoriale secondo cui le frequentazioni ambigue e il contenuto delle intercettazioni, lette alla luce delle dichiarazioni del Vedda e della disponibilità dell'auto, costituivano comportamenti gravemente colposi e una consapevole contiguità percepibile esternamente, in relazione causale con l'adozione della misura. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e al rimborso delle spese a favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
"avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare" (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.)
La norma esclude il diritto all'indennizzo se il detenuto ha, con dolo o colpa grave, causato l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio tale circostanza valutando condotte anteriori e posteriori alla conoscenza del procedimento.
Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti contestati al ricorrente; qui indicata come titolo di reato alla base dell'ordinanza cautelare.
Norma richiamata in relazione alle condizioni di applicabilità della misura cautelare (richiami sulla necessità dei presupposti per la custodia).
Norma richiamata in riferimento ai limiti e condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; la difesa sosteneva che la custodia mancava dei presupposti previsti.
art. 606 cod. proc. pen. (richiamato)
Norma sul vizio di motivazione impugnabile in cassazione; la Corte ricorda che assenza o inadeguatezza della motivazione nel giudizio di riparazione è sindacabile in Cassazione con riferimento all'art. 606, primo comma, lett. e).
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza di illiceità.
- Comportamenti extraprocessuali (frequentazioni ambigue, uso di beni personali da parte di soggetti sospetti, atteggiamenti percepibili esternamente come contiguità) possono integrare colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo se adeguatamente motivati come concausa della misura cautelare.
- La mera inattendibilità successiva di dichiarazioni di un coindagato o la mancata produzione di parte del materiale probatorio in dibattimento non annullano per sé la valutazione cautelare: il giudice della riparazione può ritenere rilevanti gli elementi che avevano creato la fondata apparenza di responsabilità al momento dell'adozione della misura.
- Per ottenere l'indennizzo è utile documentare e provare tempestivamente il dissociazione da persone e condotte sospette (prove di innocenza, disponibilità alternative, testimonianze) e contestare specificamente la sussistenza di contatti/elementi che hanno sorretto la misura cautelare.
- Il giudice della riparazione deve fornire motivazione logica e specifica sul nesso causale tra la condotta del richiedente e l'adozione/mantenimento della misura; analogamente, chi resiste deve dimostrare con elementi concreti come tali comportamenti abbiano creato l'apparenza del reato.
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