Cassazione Penale, Ordinanza n. 39606/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Nuoro del 28/05/2024, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di molestie o disturbo alle persone e condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda. L'atto è stato proposto come ricorso per cassazione, ma la Corte lo ha esaminato come correttamente riqualificato appello/ricorso. La difesa, per come riportato nel provvedimento, era affidata a un avvocato che al momento della proposizione non risultava iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che, a prescindere da ciò, l'impugnazione era centrata esclusivamente su censure di merito non deducibili con il mezzo utilizzato. Il motivo decisivo dell'inammissibilità è dunque la mancanza di legittimazione processuale del difensore a proporre ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione per cassazione era stata proposta da un difensore privo di abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione e che, comunque, le doglianze erano limitate a questioni di merito non proponibili con tale mezzo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, per il reato di molestia o disturbo alle persone.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato come base della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto privo di legittimazione processuale.
richiamato in combinato disposto con l'art. 591 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore munito di specifica legittimazione/abilitazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è sottoscritto o proposto da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, poiché manca la necessaria legittimazione processuale.
- L'inammissibilità può essere dichiarata anche quando, oltre al difetto di legittimazione, l'atto contenga esclusivamente censure di merito non scrutinabili nel giudizio di legittimità.
- La verifica preliminare sulla valida proposizione dell'impugnazione precede ogni esame delle doglianze di merito e determina la definizione del giudizio senza incidere sulla sentenza di condanna di primo grado.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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