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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21490/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che: a) ha assolto l'imputato dal reato di illecita cessione di sostanza stupefacente (capo B) ma ha confermato la condanna per detenzione di stupefacenti (capo A) rideterminando la pena; b) non ha disposto la restituzione della somma di euro 135, precedentemente sequestrata e ritenuta provento dello spaccio; c) ha negato (o riformulato negativamente) i benefici già concessi in primo grado (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel casellario), benefici che erano stati riconosciuti dal Tribunale di Monza e non impugnati dalla pubblica accusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo (restituzione di 135 euro) lo ha ritenuto inammissibile: la questione della restituzione non era stata devoluta al giudice d'appello e la sentenza di appello non può essere impugnata in Cassazione per omissione sul punto; il rimedio corretto è rivolgersi al pubblico ministero o al giudice dell'esecuzione secondo le norme sul sequestro e sulla restituzione. Sul secondo motivo (benefici penali) la Corte ha rilevato un errore nella motivazione della Corte territoriale, che aveva formulato una prognosi negativa circa l'esercizio del potere di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia il dispositivo di appello aveva comunque confermato i benefici riconosciuti in primo grado, per cui l'errore è correggibile ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. senza annullamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; nella vicenda è la norma sulla detenzione e sulla cessione di sostanze stupefacenti cui sono ascritti i capi A) e B). La Corte ha confermato la condanna per detenzione e assolto per la cessione.

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come violato; riguarda le formalità dell'atto d'appello e della motivazione. La Corte non ha ritenuto il vizio decisivo per l'ammissibilità del ricorso sul punto della restituzione.

  • art. 323 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto che l'asserita violazione giustificasse l'annullamento della sentenza di appello.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Prevede il potere del giudice d'appello di confermare, riformare o aggravare la decisione. La Corte ha osservato che la Corte territoriale ha esercitato un "potere prognostico" negativo circa l'esercizio del comma 5 in assenza di devoluzione sul punto; tale errore di motivazione non ha inciso sul dispositivo poiché i benefici erano comunque confermati.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto il beneficio; la Corte d'appello non doveva revocarlo senza devoluzione sull'argomento.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma collegata alla sospensione condizionale e alle sue modalità; la Corte ha rilevato che il primo giudice aveva concesso la sospensione e che l'appello non aveva devoluto la questione in senso contrario.

  • art. 175 cod. pen.

    Regola la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Il Tribunale aveva disposto la non menzione e, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, la corte territoriale non poteva negarla senza devoluzione.

  • art. 263, comma 4, cod. proc. pen.

    Indica che, in caso di omissione del giudice su restituzione/ confisca al termine del processo, l'interessato deve rivolgersi al pubblico ministero; la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione non è il rimedio appropriato per contestare una omissione in sentenza riguardante la restituzione.

  • art. 667, quarto comma, cod. proc. pen.

    Prevede il procedimento di opposizione al diniego di restituzione e la possibilità di impugnare l'ordinanza che rigetta tale opposizione; la Cassazione ha ribadito che solo contro quella ordinanza è proponibile ricorso per cassazione.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione di correggere errori di motivazione o di omessa motivazione che non incidono sul dispositivo; qui la Corte lo invoca per correggere la motivazione viziosa della Corte territoriale senza annullare la sentenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La restituzione di beni o somme sequestrate, quando il giudice non la disponga in sentenza, non si impugna direttamente in Cassazione: l'interessato deve necessariamente esperire i rimedi previsti dall'ordinamento (opposizione al diniego di restituzione e ricorso contro l'ordinanza che rigetta l'opposizione, oppure istanza al pubblico ministero e al giudice dell'esecuzione).
  • Se il giudice di primo grado ha riconosciuto benefici (sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario) e la pubblica accusa non li impugna, la loro conferma in appello si considera implicitamente avvenuta se la Corte d'appello ridetermina la pena senza specificare la revoca: la reformatio in peius è vietata senza devoluzione.
  • Errori o omissioni motivazionali della Corte d'appello che non incidono sul dispositivo possono essere corretti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619, senza necessità di annullamento della sentenza.
  • Il principio devolutivo impone che la Corte d'appello decida solo sulle questioni effettivamente devolute con l'impugnazione; decisioni o omissioni su questioni non devolute non giustificano automaticamente l'annullamento in Cassazione.
  • Quando si contesta la mancata pronuncia sulla confisca o sulla restituzione, il percorso processuale corretto prevede l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione e, se rigettata, il ricorso contro l'ordinanza ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen.; la Cassazione interviene solo su quegli specifici provvedimenti impugnabili.

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