Cassazione Civile, Ordinanza n. 07068/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un ente che si qualifica come organismo di volontariato per la cooperazione internazionale ha presentato alla Corte di cassazione un atto intitolato come richiesta di spostamento di competenza, richiamando in modo promiscuo norme sul ricorso per cassazione, sul regolamento di competenza e sulla ricusazione del giudice. Dal testo non è però possibile stabilire con precisione quale fosse la vera domanda: potrebbe trattarsi di un regolamento di competenza o di giurisdizione, di una ricusazione del magistrato assegnatario della causa, oppure di una richiesta di estinzione del procedimento pendente davanti al Tribunale di Genova. Il ricorso era inoltre riferito in modo confuso a più giudizi pendenti, tra cui un giudizio di querela di falso, senza una chiara indicazione delle parti, del provvedimento impugnato, dei fatti di causa e degli atti posti a base dell’impugnazione. I controricorrenti/inti- mati non hanno svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso radicalmente e manifestamente inammissibile. Ha osservato che mancavano i requisiti minimi di contenuto dell'art. 366 c.p.c., perché non erano chiaramente indicati le parti del giudizio di merito, la decisione impugnata, i fatti, i motivi e i documenti rilevanti. Inoltre, a seconda della qualificazione dell'istanza, il ricorso sarebbe comunque inammissibile: come regolamento di competenza perché non era indicato il provvedimento sulla competenza che si intendeva impugnare; come istanza di ricusazione perché questa deve proporsi al collegio dello stesso ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 53 c.p.c. e non direttamente in cassazione; come richiesta di estinzione perché non risultava alcuna pronuncia del giudice di merito sull'estinzione; come regolamento di giurisdizione perché non era indicata alcuna autorità diversa dal giudice ordinario. Non sono state liquidate spese perché gli intimati non si sono costituiti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa degli elementi essenziali della controversia, pena l'inammissibilità.
L'istanza di ricusazione del giudice deve essere proposta al collegio dello stesso ufficio giudiziario, non direttamente alla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'ulteriore importo è dovuto nei limiti in cui il contributo unificato sia dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta di individuare con sufficiente chiarezza il giudizio di merito, il provvedimento impugnato, i fatti di causa, i motivi e i documenti posti a fondamento dell'impugnazione.
- Se l'atto è ambiguo e può astrattamente essere qualificato in più modi, la Corte verifica la compatibilità di ciascuna possibile qualificazione con il rito e con il giudice competente; se nessuna qualificazione è corretta, il ricorso resta inammissibile.
- L'istanza di ricusazione del giudice non può essere introdotta con ricorso per cassazione, dovendo seguire lo specifico procedimento previsto dall'ordinamento davanti al collegio dell'ufficio giudiziario interessato.
- Una richiesta di estinzione del processo non può essere proposta direttamente in cassazione in assenza di una previa pronuncia del giudice di merito sull'estinzione.
- Il regolamento di giurisdizione presuppone l'allegazione di un possibile conflitto tra giudice ordinario e altra autorità giurisdizionale; in mancanza di tale elemento, la domanda non è configurabile come regolamento di giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06982/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06984/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06985/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →