Cassazione Penale, Sentenza n. 2803/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 29/03/2024 del Tribunale del Riesame di Vicenza che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 emesso dal G.I.P. (16/02/2024). Il P.M. contestava che il G.I.P. avesse adeguatamente motivato il "periculum in mora", rilevando pendenze erariali, l'entità delle somme contestate e la presunta serialità delle violazioni come indice di rischio di distrazione di risorse aziendali
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del Riesame che aveva annullato il decreto di sequestro perché la motivazione sul "periculum in mora" del G.I.P. risultava generica e carente: il G.I.P. si era limitato a richiamare le "pendenze erariali" senza confrontare l'importo del profitto contestato con il patrimonio dei soggetti interessati, senza distinguere le posizioni degli indagati e senza considerare le rateizzazioni e le quietanze di pagamento della società Carmac Group s.r.l. che dimostravano l'assenza del rischio di dissipazione. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la motivazione del sequestro finalizzato alla confisca deve indicare le ragioni per cui non si può attendere la definizione del giudizio (ossia perché il bene potrebbe essere disperso, deteriorato, alienato o reso inconfiscabile). Il ricorso del P.M. è stato dunque rigettato per inammissibilità
Norme richiamate
Impone che il decreto di sequestro preventivo, anche se conciso, contenga motivazione sul "periculum in mora" quando il sequestro sia finalizzato alla confisca; il giudice deve spiegare perché non si può attendere la definizione del giudizio
Disciplina la confisca obbligatoria del profitto nei reati tributari; utilizzata come titolo per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca oggetto del procedimento
Rilevato come quadro normativo della confisca; la giurisprudenza ha collegato l'onere motivazionale del sequestro alla natura anticipatrice della confisca
Richiamato per evidenziare che la qualificazione formale della confisca (obbligatoria o facoltativa) non esonera il giudice dall'onere di motivare il periculum in mora
Citato per analogia: il sequestro conservativo richiede motivazione volta a preservare l'effettività delle misure patrimoniali, parallelo utile per determinare l'onere motivazionale anche nel sequestro finalizzato alla confisca
Sentenza Sezioni Unite n. 36959/24.06.2021 (Ellade)
Principio cardine: il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la motivazione anche del "periculum in mora", spiegando le ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; la distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa non basta a giustificare automatismi
Giurisprudenza successiva (es. Sez.3 n. 47054/22.09.2022; Sez.3 n. 37727/22.06.2022; Sez.3 n. 3038/14.11.2023)
Confermano l'obbligo di motivazione sul periculum in mora anche per i sequestri finalizzati alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e l'impossibilità di compensare carenze motivazionali con elementi sopravvenuti nel riesame
Interpretazioni di legittimità su ricorso per cassazione in materia cautelare
Sez.2 n. 37100/07.07.2023; Sez.2 n. 18951/14.03.2017; Sez. Un. n. 5876/28.01.2004
Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammesso per violazione di legge ovvero per vizi della motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; non è ammissibile come mera sindacazione di merito
Massime di principio
- Quando il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca, il decreto deve contenere una motivazione specifica e congrua sul "periculum in mora": è insufficiente una richiamata generica alle pendenze erariali
- La motivazione deve collegare il rischio di dissipazione o di rendimento incolmabile alla concreta situazione patrimoniale (confronto fra importo del profitto contestato e patrimonio dei soggetti coinvolti), non basarsi su presunzioni automatiche
- La circostanza che la confisca sia "obbligatoria" non esonera il giudice dall'onere di spiegare perché il sequestro sia necessario prima della conclusione del giudizio
- Prove documentali che dimostrano pagamenti rateizzati regolari (es. quietanze F24, accordi con Agenzia delle Entrate) possono neutralizzare l'argomento del periculum in mora e giustificare la revoca del sequestro
- In Cassazione il ricorso avverso provvedimenti cautelari è limitato: si possono censurare violazioni di legge o vizi motivazionali radicali, non semplici divergenze di valutazione sul merito
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