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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21351/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un primo giudizio promosso da un terzo danneggiato contro una società che svolgeva attività di intermediazione per domande di contributo agricolo. Il terzo allegava che la società, incaricata con mandato di presentare la domanda, avesse omesso di allegare documenti necessari, causando la perdita del contributo. La società convenuta chiamò in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile chiedendo, in caso di soccombenza, di essere tenuta indenne e, comunque, la rifusione delle spese del giudizio. Il Tribunale rigettò la domanda del terzo per difetto di prova del nesso causale tra errore e perdita del contributo, compensando le spese tra tutte le parti. In un secondo giudizio la società assicurata agì contro l’assicuratore per ottenere il rimborso delle spese di resistenza sostenute per difendersi dalla domanda del terzo, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c. La compagnia oppose giudicato, sostenendo che la sentenza del primo giudizio avesse già regolato quelle spese. La Corte d’appello ritenne che la società avrebbe dovuto impugnare la prima sentenza e, non avendolo fatto, fosse preclusa la domanda. Con il ricorso per cassazione la società denunciò violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che nel primo giudizio non vi era stata alcuna decisione sulla specifica domanda di rimborso delle spese di resistenza, che l’assicurato non è onerato di chiederle nel giudizio promosso dal terzo, e che la compensazione delle spese di lite non coincide con la regolazione delle spese di resistenza ex art. 1917 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Ha ritenuto infondata l’idea che sulla domanda di rimborso delle spese di resistenza si fosse formato giudicato: la domanda era stata effettivamente proposta nel primo giudizio, ma il Tribunale si era pronunciato solo sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., dichiarandole compensate, senza decidere sulle spese di resistenza, che costituiscono un diverso pregiudizio coperto dall’assicurazione di responsabilità civile ex art. 1917, comma 3, c.c. Poiché si era verificata una pura omissione di pronuncia, l’assicurata poteva riproporre la domanda in autonomo giudizio senza essere tenuta a impugnare la prima sentenza. Il giudice di rinvio dovrà esaminare nel merito la domanda di rimborso e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato non può formarsi su una domanda o questione non esaminata dal giudice; l’assenza di pronuncia esclude l’efficacia preclusiva invocata dalla resistente

  • art. 1917, terzo comma, c.c.

    le spese di resistenza costituiscono un danno coperto dall’assicurazione di responsabilità civile e sono dovute dall’assicuratore quale che sia l’esito della lite del terzo contro l’assicurato

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per affermare che la copertura delle spese di resistenza opera come effetto naturale del contratto

  • art. 91 c.p.c.

    le spese di lite regolate dal giudice della causa principale sono diverse dalle spese di resistenza e dalla spesa per la chiamata in causa dell’assicuratore

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    richiamato solo per la modalità decisionale in camera di consiglio

  • art. 1917 c.c.

    norma richiamata unitamente al terzo comma quale base della copertura assicurativa della responsabilità civile

  • art. 2697 c.c.

    non è espressamente applicato nella decisione, ma la sentenza richiama in generale la prova del nesso tra errore e perdita del contributo nel giudizio originario

  • SU 8077/12

    richiamata per affermare che, denunciato un vizio processuale, la Corte può esaminare, interpretare e qualificare gli atti del processo

  • Cass. Sez. 1, 07/08/1963, n. 2232

    richiamata per il principio secondo cui la volontà degli atti processuali si ricostruisce in base alla loro obiettivazione testuale, non alle intenzioni interne della parte

  • Cass. Sez. 3, 25/01/2018, n. 1828

    richiamata per il principio che non può formarsi giudicato su una domanda non esaminata dal giudice

  • Cass. Sez. 3, 21/08/2023, n. 24896

    richiamata per affermare che l’omessa pronuncia ha natura processuale e non sostanziale

  • Cass. Sez. 6, 01/12/2022, n. 35382

    richiamata nel medesimo senso sull’omessa pronuncia

  • Cass. Sez. 6, 21/11/2019, n. 30495

    richiamata nel medesimo senso sull’omessa pronuncia

Massime di principio

  • Le spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. sono distinte dalle spese di lite ex art. 91 c.p.c.: la compensazione delle seconde non decide automaticamente sulle prime.
  • Quando una domanda è stata proposta ma il giudice non si è pronunciato su di essa, non si forma giudicato sostanziale; l’omissione integra un vizio processuale, non una decisione implicita sul merito.
  • Di fronte a una pura omissione di pronuncia, la parte che ha formulato la domanda può scegliere tra impugnare la sentenza per omessa pronuncia oppure riproporre la stessa domanda in un autonomo giudizio.
  • L’interpretazione degli atti processuali deve partire dal loro tenore oggettivo: le espressioni usate nella domanda vincolano la qualificazione della richiesta, senza rilievo per le intenzioni interne non esteriorizzate.
  • Nell’assicurazione della responsabilità civile, il rimborso delle spese necessarie a contrastare la pretesa del terzo costituisce un effetto naturale della garanzia e spetta indipendentemente dall’esito finale della lite principale.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoSpese di liteInadempimento
RamiAssicurazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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