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Parere

Parere n. 1489/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal Comune di Randazzo, contro il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), Ispettorato Territoriale per la Sicilia, avverso la nota del 2 maggio 2011, con la quale il citato Ispettorato ha denegato l'installazione di un impianto di ripetizione ex art. 30 del D.lgs. n. 177 del 2005, nonché della nota del medesimo Ispettorato del 4 agosto 2011, di conferma del diniego.

Giustizia amministrativa201300766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego dell’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di un impianto di ripetizione radiofonica e successiva conferma del diniego.

Esito

INAMMISSIBILITA

La questione giuridica

Il Comune di Randazzo ha impugnato il diniego del 2 maggio 2011 e la successiva conferma del 4 agosto 2011, relativi all’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 177/2005 per l’installazione di un impianto destinato alla ripetizione integrale e simultanea dei palinsesti di due emittenti radiofoniche. Il ricorrente ha dedotto: la violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 177/2005 e dell’art. 12 delle Preleggi, assumendo che la norma non richiedesse la preesistenza di impianti delle emittenti nella provincia interessata; il difetto di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990, per il richiamo per relationem a circolari e atti ministeriali non trasmessi; la violazione degli artt. 1, 8, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, degli artt. 24, comma 2, e 97 Cost., nonché dei principi di partecipazione e contraddittorio. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso. La Sezione ha dovuto verificare, in via preliminare, il rispetto del termine di centoventi giorni previsto per il ricorso straordinario e, concorrente­mente, la persistenza dell’interesse alla decisione dopo l’inerzia pluriennale del ricorrente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile, senza esaminare nel merito le censure. Il provvedimento ricevuto il 6 maggio 2011 determinava la decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971. Il termine scadeva il 3 settembre 2011 e, coincidendo tale data con un sabato, era prorogato al primo giorno feriale successivo, lunedì 5 settembre 2011. Il ricorso è però documentalmente risultato pervenuto all’autorità emanante soltanto il 12 settembre 2011. La protocollazione in uscita del Comune del 1° settembre 2011 dimostrava esclusivamente la formazione del documento e non anche la sua spedizione o ricezione entro il termine; la prova della tempestiva presentazione gravava sul ricorrente. La decadenza è stata quindi ritenuta perfezionata, con un ritardo di almeno sette giorni. La Sezione ha inoltre rilevato, quale ulteriore e concorrente profilo, l’inerzia del Comune per oltre undici anni e la mancata dimostrazione della persistenza dell’interesse alla decisione, nonostante l’espressa richiesta del Consiglio di Stato e la trasmissione della relazione ministeriale. Il dispositivo ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 decorreva dalla ricezione del diniego il 6 maggio 2011, con scadenza prorogata al 5 settembre 2011 per coincidenza dell’ultimo giorno con un sabato. Poiché il ricorso risultava pervenuto all’autorità emanante solo il 12 settembre 2011, esso è stato ritenuto tardivo. La protocollazione in uscita del 1° settembre 2011 provava soltanto la formazione dell’atto e non la sua spedizione tempestiva.

Sopravvenuto difetto di interesse

Il Comune è rimasto inerte per oltre undici anni dopo il deposito del ricorso e non ha dimostrato la persistenza dell’interesse alla decisione, neppure dopo la richiesta espressa della Sezione e la trasmissione della relazione istruttoria ministeriale. Tale comportamento è stato ritenuto sintomatico del sopravvenuto difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

    Il termine di centoventi giorni per proporre il ricorso straordinario è decadenziale e decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto. La tempestività deve risultare da elementi documentalmente provati.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.

  • art. 30 d.lgs. n. 177/2005

    Costituiva la base normativa dell’autorizzazione richiesta per l’installazione e l’esercizio dell’impianto di ripetizione radiofonica; la relativa interpretazione non è stata esaminata per l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del diniego; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 1, 8, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Invocati dal ricorrente con riguardo ai principi di partecipazione, contraddittorio e comunicazione degli atti richiamati; le relative censure non sono state esaminate.

  • artt. 24, comma 2, e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze relative al diritto di difesa e al buon andamento; tali profili sono rimasti assorbiti dall’irricevibilità.

  • art. 12 Preleggi

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’interpretazione letterale dell’art. 30 del d.lgs. n. 177/2005; la questione non è stata affrontata per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di centoventi giorni decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato e ha natura decadenziale.
  • Quando l’ultimo giorno del termine per proporre il ricorso straordinario cade di sabato, il termine è differito al primo giorno feriale successivo.
  • La protocollazione in uscita di un ricorso presso l’amministrazione ricorrente prova la formazione del documento, ma non dimostra di per sé la tempestiva spedizione o ricezione da parte dell’autorità destinataria; tale prova grava sul ricorrente.
  • La mancata dimostrazione della persistenza dell’interesse alla decisione, protrattasi per un periodo particolarmente lungo e nonostante una specifica richiesta del Consiglio di Stato, può integrare un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Diniego dell’autorizzazione per un impianto di ripetizione radiofonica

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal Comune di Randazzo contro il Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle imprese e del made in Italy, e contro l’Ispettorato Territoriale per la Sicilia. Il ricorso aveva a oggetto il diniego dell’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di un impianto destinato alla ripetizione integrale e simultanea dei palinsesti di due emittenti radiofoniche, nonché la successiva conferma del diniego.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il Comune aveva presentato la richiesta di autorizzazione il 30 novembre 2010. Il diniego del 2 maggio 2011 era stato ricevuto il 6 maggio 2011; la successiva nota confermativa del 4 agosto 2011 era stata ricevuta il 10 agosto 2011.

Il ricorso era stato formato dal Comune il 1° settembre 2011, trasmesso all’Ispettorato e registrato al protocollo dell’autorità emanante il 12 settembre 2011. Il Comune aveva poi depositato direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato il 13 marzo 2013, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971.

Con il parere interlocutorio n. 566/2015, la Sezione Seconda aveva disposto incombenti istruttori, chiedendo al Ministero la relazione prescritta e l’originale del ricorso. Per oltre undici anni non erano stati eseguiti gli adempimenti richiesti e il Comune non aveva compiuto atti di impulso.

Motivi dedotti dal Comune

Il ricorrente aveva articolato tre gruppi di censure:

  • violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 177/2005 e dell’art. 12 delle Preleggi, poiché la norma primaria non avrebbe subordinato l’autorizzazione alla preesistenza di impianti delle emittenti nella provincia interessata;
  • violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 eccesso di potere per motivazione per relationem, in quanto il diniego avrebbe richiamato circolari e atti ministeriali non trasmessi al Comune;
  • violazione degli artt. 1, 8, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, degli artt. 24, comma 2, e 97 Cost., nonché dei principi di partecipazione e contraddittorio, per l’omessa trasmissione delle linee guida richiamate e per il mancato effettivo riesame della posizione del Comune.

Verifica della tempestività

Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità per tardività. La Sezione ha applicato l’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto.

Poiché il diniego era stato ricevuto il 6 maggio 2011, il termine scadeva il 3 settembre 2011. Essendo tale data un sabato, la scadenza era differita a lunedì 5 settembre 2011. L’unico dato cronologico documentalmente certo relativo alla presentazione era però la ricezione e protocollazione del ricorso presso l’Ispettorato il 12 settembre 2011.

La protocollazione in uscita del Comune del 1° settembre 2011 non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la tempestiva spedizione, poiché attestava soltanto la formazione del documento. In assenza di altra prova fornita dal ricorrente, la Sezione ha ritenuto maturata la decadenza, con un ritardo di almeno sette giorni.

Persistenza dell’interesse alla decisione

La Sezione ha inoltre valorizzato l’inerzia del Comune protrattasi per oltre un decennio dopo il deposito del ricorso. Nonostante la richiesta del Presidente della Sezione del 27 aprile 2026, il Comune non ha chiarito se persistesse l’interesse alla decisione e non ha svolto attività difensiva dopo la trasmissione della relazione ministeriale.

Tale comportamento è stato ritenuto sintomatico del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, quale ulteriore e concorrente ragione ostativa all’esame della controversia.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure di merito relative all’art. 30 del d.lgs. n. 177/2005, alla motivazione del diniego e alla partecipazione procedimentale. La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato irricevibile, principalmente per tardività e, concorrente­mente, per la mancata dimostrazione della persistenza dell’interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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