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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13664/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354, per motivi di salute. In cassazione il difensore ha articolato tre motivi: (1) omissione di motivazione sull'istanza congiunta delle parti per l'espletamento di una perizia medico-legale; (2) violazione di legge e difetto di motivazione rispetto ai presupposti per il differimento per motivi di salute (detenzione domiciliare); (3) violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 111, sesto comma, Cost. in relazione alla compatibilità delle condizioni di salute con la finalità rieducativa e con il senso di umanità.

La decisione

L'avvocato difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso (4/8/2021). Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per rinuncia. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354

    Norma invocata come base per chiedere il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare per motivi di salute; nel caso non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia del ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come presunta violazione relativa alla motivazione dell'ordinanza impugnata; non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 125, cod. proc. pen.

    art. 125, cod. proc. pen.

    Invocato in connessione con il primo motivo (richiesta di perizia medico-legale); non pronunciata nel merito a seguito della dichiarazione di inammissibilità per rinuncia.

  • art. 3 CEDU

    art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato dal ricorrente per censurare la compatibilità delle condizioni di salute con il trattamento detentivo e con il principio di umanità; la Corte non ha deciso il merito della questione per effetto della rinuncia.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia di ragionevole durata e al giusto processo nella valutazione della compatibilità sanitaria della pena; non valutato nella sostanza a causa della rinuncia.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile in caso di rinuncia rituale all'impugnazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludessero la colpa.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Citazione giurisprudenziale utilizzata come parametro per ritenere che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, possa essere disposta una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. e impedisce l'esame del merito; prima di rinunciare occorre valutare attentamente se si rinuncia a questioni sostanziali che si intendono far valutare.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., salvo che siano prodotti elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (orientamento richiamato dalla Corte Cost. n. 186/2000).
  • Se il motivo di impugnazione riguarda aspetti medico-legali (es. compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo), è importante chiedere e documentare tempestivamente l'espletamento di perizie e produrre idonea prova tecnica in sede istruttoria e di merito prima di arrivare all'impugnazione: senza questi elementi il giudice del merito potrebbe limitarsi a negare il differimento e, in ogni caso, la rinuncia impedisce il riesame in cassazione.
  • Le censure che riguardano violazioni di garanzie costituzionali o della CEDU (art. 3 CEDU, art. 111 Cost.) richiedono istruttoria e motivazione specifica; tuttavia, se la parte rinuncia all'impugnazione, tali censure non verranno valutate dalla Corte di legittimità.
  • Per evitare l'applicazione della sanzione pecuniaria a seguito di inammissibilità per rinuncia, il difensore dovrebbe motivare e documentare le ragioni della rinuncia o dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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