Cassazione Penale, Sentenza n. 14948/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso: 1) vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione dell'aggravante della "violenza sulle cose" (riferita al presunto taglio di una recinzione) per il furto indicato al capo 1), lamentando assenza di riscontri probatori; 2) violazione di legge per incompetenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, sostenendo che il reato più grave sarebbe stato consumato nel circondario del Tribunale di Agrigento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano della competenza territoriale, ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione: i reati sono connessi e il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 16 c.p.p., individuando come reato più grave il furto pluriaggravato di cui al capo 1) (art. 625, comma 1, nn. 2) e 7) c.p.), compiuto a Caltanissetta; anche se si escludesse l'aggravante della violenza sulle cose, resterebbe applicabile il criterio sussidiario della priorità cronologica (capo 1 consumato per primo). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la censura attiene in realtà a profili di prova e di motivazione (difetto di riscontro sulla recinzione) non devoluti correttamente al giudice del riesame, così risultando inammissibile in cassazione; inoltre l'ordinanza richiamava la denuncia della persona offesa che menzionava il danneggiamento della recinzione, a sostegno dell'aggravante. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Criteri di attribuzione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi: la Corte ha confermato che si individua la competenza in base al reato più grave considerato rispetto alle sanzioni edittali; in caso di parità edittale si applica la priorità cronologica di consumazione.
Il furto è stato ritenuto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2) (più circostanze aggravanti) e 7) (altre aggravanti rilevanti), giustificando l'individuazione del reato più grave ai fini della competenza.
La doglianza invocata dal ricorrente è stata qualificata come dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) (vizio di diritto), ma la Corte ha osservato che in realtà le censure riguardavano la motivazione e la prova, profili non sindacabili in cassazione se non correttamente devoluti.
Richiamata la peculiarità del giudizio di riesame prevista dall'art. 309, comma 9, con l'onere del ricorrente di specificare le doglianze di merito (fatto, prova, valutazione) per consentire al giudice del riesame risposte adeguate.
Applicazione delle sanzioni processuali: la Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In presenza di reati connessi la competenza territoriale si determina confrontando le sanzioni edittali: il reato con la massima sanzione edittale fonda la competenza; solo in caso di parità si guarda alla cronologia di consumazione.
- Le maggiori o minori conseguenze concrete (entità del danno) non rilevano ai fini della determinazione della competenza quando le sanzioni edittali sono equivalenti.
- Le censure sulla mancanza di prove o sulla valutazione probatoria (difetti di motivazione) devono essere tempestivamente e specificamente devolute al giudice del riesame; altrimenti risultano inammissibili in sede di cassazione per i limiti dell'art. 606 c.p.p.
- Se l'ordinanza di merito richiama atti e denunce che contengono elementi fattuali (es. danni denunciati dalla persona offesa), tali riferimenti possono essere considerati validi a sostegno della valutazione dell'aggravante.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare, il ricorrente deve indicare chiaramente quali sono le doglianze di fatto e di prova per costringere il giudice del riesame a pronunciarsi in modo motivato; l'assenza di specifica devoluzione ostacola il sindacato in Cassazione.
- In caso di contestazione dell'aggravante, se l'esito giuridico della sua esclusione non modifica la graduazione delle sanzioni edittali tra i reati connessi, la competenza territoriale rimane immutata per applicazione del criterio sussidiario della priorità cronologica.
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