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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8183 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato un avviso di accertamento TARSU per denuncia infedele delle superfici. Ha contestato, tra l'altro, l'asserita inammissibilità dell'appello della società, la ritenuta carenza di motivazione dell'avviso e l'errata attribuzione alla contribuente dell'onere di provare l'esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali o non idonee alla produzione di rifiuti. La società ha proposto ricorso incidentale sulla tariffa applicabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del Comune per difetto di autosufficienza e comunque lo ha ritenuto infondato, stabilendo che nel processo tributario è ammissibile riproporre in appello le argomentazioni già svolte in primo grado. Ha accolto il secondo e il quarto motivo, ritenendo apodittica la motivazione della sentenza d'appello: dal testo dell'avviso risultavano ubicazione, categorie delle aree, superfici, tariffe e periodi d'imposta. Ha inoltre affermato che spetta al contribuente provare, mediante adeguata delimitazione e documentazione, l'esclusione o l'esenzione delle aree destinate a rifiuti speciali o non idonee alla produzione di rifiuti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito e il ricorso incidentale della società inammissibile perché riguardava una questione rimasta assorbita. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Nel processo tributario, è legittima la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni svolte in primo grado.

    L'appello tributario ha carattere devolutivo pieno: la riproposizione della tesi già sostenuta può essere sufficiente a devolvere al giudice superiore l'intera materia contestata, purché siano individuabili i punti della decisione impugnati.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71

    Gli avvisi di accertamento devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta.

    L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi. Non è però carente quando contiene in modo concreto gli elementi essenziali, incluse superfici, destinazioni, tariffe e periodi d'imposta.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    L'occupazione o detenzione di locali e aree costituisce il presupposto ordinario della TARSU; le esclusioni o esenzioni devono essere provate dal contribuente.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi invoca l'esclusione o l'esenzione dalla TARSU per aree produttive di rifiuti speciali o non idonee alla produzione di rifiuti deve dimostrare i relativi presupposti con delimitazione degli spazi e documentazione idonea.

Massime di principio

  • Un avviso TARSU è adeguatamente motivato se permette di identificare chiaramente contribuente, immobili, aree, superfici, destinazioni, periodi, tariffe e maggiori imponibili; non è indispensabile una motivazione ulteriore se tali dati sono concretamente comprensibili.
  • La valutazione della motivazione dell'avviso spetta al giudice di merito, ma deve essere razionale, verificabile e coerente con il contenuto effettivo dell'atto.
  • Le aree produttive di rifiuti speciali o non idonee alla produzione di rifiuti non sono automaticamente escluse dalla tassa: il contribuente deve delimitarle e fornire prova documentale delle condizioni di esclusione o esenzione.
  • Nel processo tributario la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può costituire un appello ammissibile, perché l'appello tende al riesame della controversia nei punti devoluti e non richiede necessariamente la formulazione di censure completamente nuove.

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