Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21343/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di un dipendente pubblico volta a ottenere differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento formale. Il Tribunale aveva riconosciuto che il lavoratore avesse svolto mansioni riconducibili al livello C1 del CCNL Ministeri 1998-2001, come integrato dal CCNL 5 aprile 2000, e aveva condannato il datore di lavoro pubblico al pagamento di euro 12.024,33 per il periodo 1 gennaio 2003 - 30 giugno 2009. La Corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione del Ministero e ha rigettato la domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 434 c.p.c. e per mancato rispetto dei limiti di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; 2) nullità della sentenza per errata trascrizione/richiamo delle fonti di prova, motivazione apparente o perplessa e omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avesse male interpretato o svalutato le testimonianze e la documentazione, che dimostrerebbero autonomia decisionale, coordinamento e svolgimento di compiti riconducibili al profilo C1 e non al profilo B3; 3) omesso esame di documenti e prove testimoniali, insistendo sulla correttezza dell’inquadramento superiore e contestando l’esito del procedimento trifasico di comparazione tra mansioni concretamente svolte e declaratorie contrattuali. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione sul merito implica il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello. Ha ritenuto il secondo e il terzo motivo in parte inammissibili e in parte infondati, perché diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle testimonianze, attività riservata al giudice di merito, e perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato il procedimento trifasico per l’inquadramento del lavoratore e l’interpretazione delle declaratorie contrattuali, escludendo lo svolgimento di mansioni superiori. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, perché la decisione nel merito della Corte territoriale presupponeva il superamento di tale eccezione. Ha inoltre affermato che le doglianze relative alla valutazione delle prove e all’interpretazione delle declaratorie contrattuali miravano in realtà a una nuova lettura del materiale istruttorio, preclusa in cassazione, e che la Corte d’appello aveva correttamente svolto il procedimento trifasico di accertamento delle mansioni superiori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto dei requisiti dell’atto non impone una specifica pronuncia quando il giudice di merito decida comunque il gravame nel merito, superando implicitamente l’eccezione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta inammissibilità dell’appello; la Corte non ne fa applicazione autonoma, perché reputa assorbita l’eccezione dal giudizio di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello; non risulta una autonoma statuizione, essendo l’eccezione considerata superata dal merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa o per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è configurabile se la sentenza contiene una decisione che presuppone il rigetto della pretesa o dell’eccezione dedotta.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, il motivo è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la complessiva valutazione delle prove né di ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove, salvo quelle legali, appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 l’art. 13, comma 1-quater, relativo all’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello, decidendo la causa nel merito, supera implicitamente l’eccezione di inammissibilità del gravame, senza necessità di una specifica confutazione espressa.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove, la credibilità dei testimoni o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La rilettura del materiale istruttorio e la scelta del peso da attribuire alle singole prove sono attività riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logica e coerente.
  • L’accertamento dell’inquadramento superiore del lavoratore subordinato richiede il procedimento trifasico: individuazione delle mansioni concretamente svolte, identificazione delle declaratorie contrattuali rilevanti e raffronto tra le une e le altre.
  • La corretta interpretazione delle declaratorie collettive, quando sorretta da un ragionamento coerente e conforme ai precedenti di legittimità, non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura proposta dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.