Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
Un creditore, in forza di un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo e da una successiva ordinanza di assegnazione, aveva promosso espropriazione presso terzi nei confronti di una società terza pignorata. Quest'ultima aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che fosse pendente un procedimento penale concernente, tra gli altri, il creditore e il debitore esecutato, in relazione al titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo che l'esito del giudizio penale potesse incidere sulla sorte del decreto ingiuntivo e quindi sull'ordinanza di assegnazione e sulla procedura esecutiva, aveva sospeso l'esecuzione ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Il creditore ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo, in sintesi, che la sospensione era illegittima perché l'art. 337 c.p.c. riguarda il processo di cognizione e presuppone l'autorità di una sentenza impugnata in altro giudizio, mentre qui era richiamata solo una pendenza penale; ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 295 c.p.c. al processo esecutivo e la natura meramente dilatoria dell'opposizione della terza pignorata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che, nel processo esecutivo, non sia ammesso il regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che sospenda o neghi la sospensione dell'esecuzione, perché gli artt. 295 e 337 c.p.c. riguardano il processo di cognizione e non quello esecutivo. Ha anche precisato che, se l'ordinanza fosse stata considerata non come provvedimento di sospensione ma come atto lesivo del processo esecutivo, il rimedio corretto sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non il regolamento di competenza. La Corte ha quindi compensato integralmente le spese, ravvisando la peculiarità della questione, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la difesa personale del ricorrente, senza specifiche elaborazioni sul contenuto della norma
sospensione ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.
la sospensione prevista per il processo di cognizione non è applicabile al processo esecutivo; non può fondare validamente la sospensione di un'esecuzione per la pendenza di un procedimento penale
sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.
inapplicabile al processo esecutivo, perché disciplina la sospensione del processo di cognizione e non dell'esecuzione
istanza di regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.
il regolamento di competenza non è il rimedio esperibile contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dispone la sospensione del processo esecutivo
memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.
richiamato in relazione al deposito di memorie nel procedimento di legittimità
opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
rimedio esperito dalla terza pignorata per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata
artt. 618 e 623 cod. proc. civ.
norme speciali che disciplinano il processo esecutivo e segnano la differenza rispetto alla sospensione del processo di cognizione
artt. 618 e 623 cod. proc. civ.
richiamato come norma speciale in materia di esecuzione, alternativa alla disciplina della sospensione del processo di cognizione
impugnata con le modalità e nei termini di cui all’art. 617 cod. proc. civ.
se il provvedimento del giudice dell'esecuzione è concretamente lesivo, il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi
ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.
titolo/atto della procedura esecutiva presso terzi che aveva definito la precedente fase esecutiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
ai sensi degli artt.175 e 127 cod. proc. civ.
richiamato per affermare il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue
ai sensi degli artt.175 e 127 cod. proc. civ.
richiamato per giustificare la gestione del processo in funzione di economia e ragionevole durata
Massime di principio
- Nel processo esecutivo non è proponibile regolamento di competenza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dispone o nega la sospensione della procedura; la disciplina della sospensione dettata dagli artt. 295 e 337 c.p.c. appartiene al processo di cognizione e non si estende, in via diretta o analogica, all'esecuzione forzata.
- Se un provvedimento del giudice dell'esecuzione incide concretamente sullo svolgimento della procedura e presenta una lesività attuale o potenziale, il rimedio ordinario è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non il regolamento di competenza.
- L'ordinanza conclusiva della fase sommaria di un'opposizione esecutiva non ha, di regola, valore decisorio sulla competenza: la verifica della competenza resta affidata alla successiva fase di cognizione piena, ed è solo la decisione resa in quella fase a poter essere oggetto di regolamento.
- La mera pendenza di un procedimento penale, senza che risulti neppure esercitata la relativa azione, non integra un presupposto sufficiente per sospendere un processo esecutivo ai sensi delle norme sulla pregiudizialità tra giudizi di cognizione.
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