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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21637/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di un credito bancario derivante da un rapporto di conto corrente e da un piano di rientro sottoscritto dal garante. Il fideiussore ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto, deducendo la nullità o inefficacia della fideiussione, del contratto di conto corrente e degli atti di esercizio dello ius variandi, con conseguente inesistenza del proprio debito, correzione del saldo e ripetizione dell’indebito. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto, mentre la Corte d’appello ha rigettato il gravame del creditore. In Cassazione la società creditrice ha articolato sei motivi: (1) omessa dichiarazione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sostenendo che l’opposizione investisse anche il conto corrente bancario e non solo la fideiussione; (2) vizio motivazionale sul medesimo punto; (3) violazione delle regole sull’onere della prova e sul principio di non contestazione, lamentando che il credito sarebbe stato provato dal piano di rientro e dalla mancata contestazione; (4) ulteriore vizio motivazionale per non avere la corte territoriale riconosciuto la prova del credito; (5) violazione dell’art. 1957 c.c. per asserita decadenza del creditore nei confronti del fideiussore; (6) violazione della disciplina sull’anatocismo e dell’art. 116 c.p.c. per la presunta nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o comunque infondati per difetto di specificità e autosufficienza, i motivi terzo e quarto inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito e comunque privi di adeguata allegazione della non contestazione e del fatto decisivo asseritamente omesso, e i motivi quinto e sesto inammissibili perché logicamente superati dall’accertamento di non prova del credito. Ha quindi rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società creditrice. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova del credito azionato in via monitoria, rendendo irrilevanti le ulteriori questioni sollevate sulla fideiussione, sulla mediazione obbligatoria, sulla decadenza ex art. 1957 c.c. e sull’anatocismo. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 1-bis e 4, D.Lgs. 28/2010

    La Corte osserva che la censura sulla mediazione obbligatoria è inammissibile per difetto di autosufficienza; in ogni caso richiama il problema della riconducibilità della fideiussione alla categoria dei contratti bancari e finanziari ai fini dell’obbligo di mediazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della lamentata omessa pronuncia; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando non consente di apprezzare i motivi di impugnazione asseritamente obliterati dal giudice di merito, per mancata trascrizione o allegazione degli atti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova del credito; la Corte non ravvisa una violazione idoneamente dedotta.

  • artt. 115, comma 1, e 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla non contestazione e sulla valutazione della prova sono dichiarate inammissibili perché prive della necessaria specificità e perché finalizzate a una rivalutazione del merito.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di verificazione della scrittura privata; la censura è reputata generica e non decisiva.

  • art. 1957 c.c.

    La doglianza sulla decadenza del creditore nei confronti del fideiussore è dichiarata inammissibile perché assorbita logicamente dal mancato accertamento del credito.

  • art. 120, comma 2, T.U.B.

    La censura sulla nullità della clausola di anatocismo è reputata inammissibile perché superata dall’accertata non prova del credito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ragionamento del giudice di merito citato nella sentenza, quale parametro per valutare l’eccezionalità delle ipotesi di mediazione obbligatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di omessa pronuncia o di mancato esame di questioni decise dal giudice di merito richiede la specifica riproduzione o allegazione degli atti processuali rilevanti, in modo da consentire alla Corte di verificare il contenuto delle censure effettivamente formulate.
  • Il principio di non contestazione può essere utilmente invocato solo se il ricorrente indichi puntualmente i fatti allegati, il contenuto degli atti di parte e l’effettiva assenza o genericità delle contestazioni avversarie; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il mero saldo di conto corrente, da solo, non è sufficiente a provare il credito azionato se il giudice di merito ne esclude l’idoneità probatoria.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, soprattutto in presenza di doppia conforme; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
  • Quando una questione è logicamente superata dall’accertamento preliminare dell’insussistenza o della non prova del credito, le ulteriori doglianze sulla posizione del garante, sulla decadenza del creditore o sulla validità di clausole accessorie diventano irrilevanti e non possono condurre all’accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMutuoConto correnteInadempimentoFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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