Sentenza del 15/06/2016 n. 777 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Diritti e garanzie del contribuente - Contradittorioendoprocedimentale - Esclusione. ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONI CONTROLLI - Verificaredditometrica ex art.38 Dpr 600/1973 - Controprova fornita dal contribuente -Idoneità. In tema digaranzie del contribuente, la garanzia del contraddittorio procedimentale dicui all'art. 12, comma 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212, è limitata al campodei tributi armonizzati (nel caso di specie, la Commissione TributariaRegionale ha escluso l'applicabilità dell'articolo ad una rettificaredditometrica). È illegittimo l'avviso che nel caso di un accertamentosintetico pretenda di moltiplicare le rate del mutuo per il relativocoefficiente (e non già di sommarle al risultato conseguito).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un avviso di accertamento fondato sul redditometro, deducendo sia la violazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sia l'erronea determinazione del reddito presunto. In particolare, l'Amministrazione aveva applicato il coefficiente alle rate del mutuo moltiplicandole, anziché sommare l'importo delle rate al risultato già determinato. È stata inoltre valutata l'idoneità della controprova fornita dal contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha escluso l'applicabilità, alla rettifica redditometrica, della garanzia del contraddittorio procedimentale prevista dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ritenendola limitata al settore dei tributi armonizzati. Tuttavia, ha ritenuto illegittimo l'avviso nella parte in cui l'Amministrazione aveva moltiplicato le rate del mutuo per il relativo coefficiente, invece di sommarle al risultato conseguito. L'accertamento è quindi risultato viziato sotto il profilo del calcolo sintetico e la pretesa fiscale è stata annullata o rideterminata nei limiti dell'errore accertato.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La garanzia del contraddittorio procedimentale è limitata al campo dei tributi armonizzati.
Secondo la decisione, la disposizione non imponeva, nel caso esaminato, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per un accertamento redditometrico relativo a tributi non armonizzati.
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina l'accertamento sintetico o redditometrico del reddito complessivo del contribuente. Gli elementi di spesa devono essere utilizzati secondo il corretto procedimento matematico previsto dal metodo applicabile e il contribuente può fornire una prova contraria idonea a dimostrare l'incongruenza della ricostruzione.
Massime di principio
- Nel contenzioso contro un accertamento redditometrico, è essenziale verificare non solo l'esistenza delle spese considerate, ma anche il corretto metodo matematico con cui l'Amministrazione le ha valorizzate.
- Un errore nel calcolo, come la moltiplicazione delle rate di un mutuo anziché la loro somma o corretta imputazione, può rendere illegittima la ricostruzione del reddito.
- La prova contraria del contribuente deve essere concreta, documentata e idonea a dimostrare la provenienza delle somme, la loro disponibilità o la non imputabilità delle spese al periodo accertato.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non opera automaticamente in ogni accertamento: la sua applicazione dipende dalla natura del tributo e dalla specifica disciplina vigente.
- La decisione non esclude in assoluto il contraddittorio negli accertamenti redditometrici, ma afferma che, nel caso esaminato e secondo il quadro normativo richiamato, l'assenza del contraddittorio non costituiva di per sé causa di illegittimità.
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