Cassazione Civile, Ordinanza n. 40026/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il loro appello contro la sentenza di primo grado. Con il primo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c., sostenendo che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non fosse indeterminato o mancante degli elementi essenziali, come invece ritenuto dai giudici di merito. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., censurando la valutazione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio come meramente esplorativa in una controversia avente ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente, nella quale, a loro dire, sarebbe stato necessario applicare diversi criteri contabili. Il ricorso era rivolto esclusivamente contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, e non contro la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in presenza di una declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., la parte soccombente può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.; ciò però non era avvenuto, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado. Il ricorso non denunciava vizi propri dell'ordinanza di secondo grado, e quindi non poteva essere scrutinato come ricorso contro l'ordinanza ex art. 111 Cost. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente al giudice d'appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando non presenta una ragionevole probabilità di essere accolta.
quando l'appello è dichiarato inammissibile, la parte soccombente può ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado, non contro l'ordinanza d'appello, salvo vizi propri di quest'ultima.
invocato per sostenere la sufficienza dell'atto di citazione; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.
invocato per contestare la valutazione della richiesta di CTU come esplorativa; la Corte non esamina il merito del motivo per l'inammissibilità del ricorso.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 111, comma 7, Cost.
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile per cassazione solo per i suoi vizi propri di carattere processuale, nei limiti della compatibilità con la struttura del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il rimedio ordinario per censurare il merito è il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, non contro l'ordinanza d'appello, salvo che si deducano vizi propri dell'ordinanza stessa.
- Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ammissibile solo per violazioni processuali proprie del provvedimento di secondo grado, non per riproporre censure di merito sulla decisione di primo grado.
- Se la parte impugna soltanto l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello e non la sentenza di primo grado, quest'ultima passa in giudicato e il ricorso in cassazione è inammissibile.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio può essere ritenuta esplorativa se manca una base istruttoria sufficientemente specifica, ma nel caso deciso tale profilo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
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