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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33499/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel contesto di una lite familiare, nel quale all'imputato viene contestata una condotta minacciosa e violenta tenuta nei confronti di pubblici ufficiali intervenuti per la sua identificazione, con lesioni cagionate agli stessi. La Corte d'appello aveva confermato la condanna. In cassazione l'imputato ha articolato quattro motivi: con il primo ha denunciato un vizio di motivazione sull'accertamento della condotta di reato e sulla correlazione tra la minaccia e l'atto d'ufficio compiuto dai pubblici ufficiali; con il secondo ha censurato l'affermazione del dolo e la ritenuta aggravante ex art. 61, n. 2, c.p.; con il terzo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva; con il quarto ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze si risolvessero in una mera riproposizione di questioni di merito già esaminate con motivazione puntuale e congrua dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla correlazione tra la minaccia e l'atto d'ufficio inerente l'identificazione dell'imputato nel contesto di una lite familiare, rendendo infondata la censura sul vizio motivazionale. Quanto al dolo e all'aggravante ex art. 61, n. 2, c.p., ha ritenuto che la motivazione di merito avesse logicamente collegato la reazione violenta alla finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali, con le lesioni causate. Anche le doglianze su attenuanti generiche, recidiva e particolare tenuità del fatto sono state giudicate inammissibili per genericità e per assenza di un confronto con la motivazione di merito. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 2, c.p.

    La Corte richiama l'aggravante del nesso teleologico, ritenendo motivata la finalità dell'azione violenta di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa in ragione dell'inammissibilità delle censure, formulate senza un effettivo confronto con la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito limitarsi a riproporre questioni già trattate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; censure meramente reiterative e generiche sono inammissibili.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo congruo e logico del nesso tra la condotta contestata e l'atto d'ufficio svolto dai pubblici ufficiali, nonché della finalità oppositiva della reazione violenta.
  • L'aggravante ex art. 61, n. 2, c.p. può ritenersi adeguatamente motivata quando la decisione di merito evidenzi che la condotta è stata posta in essere per opporsi al compimento di un atto legittimo dell'autorità.
  • Le doglianze su attenuanti generiche, recidiva e particolare tenuità del fatto devono misurarsi con le valutazioni del giudice di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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