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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09356/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non scrutinabile la doglianza di vizio di motivazione/travisamento della prova perché sostanzialmente reiterativa di censure già esaminate in appello e diretta a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2024, che aveva riformato la decisione del Tribunale di Forlì del 12 aprile 2023 confermando la sua condanna per guida in stato di ebbrezza. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo l'inaffidabilità dell'accertamento alcolemico in ragione del tempo trascorso tra l'ultimo atto di guida e il test. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva una questione già esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione logica e coerente; ha inoltre osservato che il ricorrente chiedeva in sostanza una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. È stato valorizzato che l'orario del sinistro, l'intervento degli operanti e il momento della prima prova alcolemica, unitamente alla sintomatologia rilevata, rendevano l'accertamento idoneo a fondare la responsabilità. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    è la disposizione incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza, richiamata come titolo del reato per cui è intervenuta la condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né l'autonoma sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con una diversa lettura ritenuta più plausibile dalla difesa.
  • La deduzione di travisamento della prova è inammissibile quando si traduce, in concreto, in una richiesta di rivalutazione del merito e non evidenzia un decisivo errore percettivo o una reale omissione del materiale probatorio.
  • In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla legge, spetta all'imputato allegare e dimostrare circostanze specifiche idonee a neutralizzarne il valore dimostrativo; il solo intervallo temporale tra l'ultima guida e il test non è di per sé sufficiente a infirmare l'accertamento.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti coerente, logica e puntualmente ancorata ai dati fattuali acquisiti, anche se la difesa prospetta una diversa lettura degli stessi elementi.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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