Cassazione Penale, Ordinanza n. 21217/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Con sentenza del 29 gennaio 2025 il Tribunale di Modena aveva condannato un soggetto alla pena di anni 3 di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale, dichiarazione IVA con indicazione di elementi passivi fittizi e omessa presentazione della dichiarazione IVA. La contestazione si fondava sull’assunto che l’imputato, già amministratore di una società, avesse conservato la qualifica di amministratore di fatto anche dopo il fittizio trasferimento della carica a un soggetto meramente apparente, e che, in tale veste, avesse posto in essere le condotte incriminate. Con il ricorso si deducevano formalmente violazione di legge ed errore di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ma in realtà tutte le doglianze investivano il merito e la motivazione: contestazione della ricostruzione della qualifica di amministratore di fatto, del dolo, del superamento della soglia di punibilità per il reato tributario ex art. 4 d.lgs. 74/2000, della responsabilità per l’omessa dichiarazione IVA ex art. 5 d.lgs. 74/2000, e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente incardinate come violazione di legge, investissero in realtà vizi di motivazione e il merito della decisione. Poiché il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo quando siano dedotti vizi di violazione di legge, e nel caso concreto le doglianze non avevano tale natura, l’impugnazione è stata convertita in appello ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 3, c.p.p. e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della bancarotta fraudolenta documentale contestata
art. 216, comma 2, n. 2, r.d. n. 267 del 1942
richiamato per la bancarotta fraudolenta documentale per occultamento o distruzione delle scritture
richiamato come norma incriminatrice per l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA e per il tema della soglia di punibilità
richiamato come norma incriminatrice per l’omessa presentazione della dichiarazione IVA
richiamato in relazione alla dedotta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge ed errore di motivazione
art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
utilizzato per affermare che il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo se deduce vizi di violazione di legge; se i motivi attengono alla motivazione, l’impugnazione va convertita in appello
Massime di principio
- Il ricorso immediato per cassazione contro la sentenza di primo grado è ammissibile soltanto quando siano dedotti effettivi vizi di violazione di legge; se le censure, pur formalmente qualificate in tal senso, riguardano in sostanza la motivazione o il merito, l’impugnazione non può essere trattata come ricorso per cassazione.
- La qualificazione di una persona come amministratore di fatto e la valutazione del dolo, quando contestate solo nella sostanza come errori di ricostruzione fattuale, integrano questioni di merito e non di pura violazione di legge.
- La deduzione relativa al superamento della soglia di punibilità nei reati tributari e alla responsabilità per omessa dichiarazione, se fondata su critica della motivazione o della ricostruzione probatoria, non consente l’accesso al ricorso immediato per cassazione.
- Quando il ricorso immediato non è correttamente proposto perché le doglianze attengono al merito, il giudice di legittimità deve disporre la conversione dell’impugnazione in appello e la trasmissione degli atti al giudice competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21138/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21146/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21147/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21178/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21191/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21192/2026 del 09/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →