Cassazione Penale, Ordinanza n. 03990/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per tentato furto pluriaggravato in concorso, con permanenza degli effetti civili. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nessuna liquidazione è stata fatta per le spese della parte civile per tardività della relativa nota.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di L'Aquila aveva confermato la condanna, anche agli effetti civili, per un tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso in danno di un bene connesso a un servizio pubblico. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: i primi due contestavano la procedibilità e l'inquadramento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p., sostenendo il difetto di querela e l'erronea applicazione dell'aggravante; i motivi centrali censuravano poi l'affermazione di responsabilità, deducendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come danneggiamento e che la prova sarebbe stata valutata erroneamente; l'ultimo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi e il quarto motivo manifestamente infondati, ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità e perché diretti a una rivalutazione del merito i motivi sulla responsabilità, e ha giudicato infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche, richiamando la sufficienza di una motivazione congrua fondata su modalità della condotta, danno arrecato e precedenti penali.
Norme richiamate
Le norme sono richiamate come base della condanna confermata per tentato furto aggravato in concorso.
art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p.
L'aggravante sussiste quando il furto è commesso in danno di un soggetto pubblico o di un privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio, purché vi sia un nesso funzionale tra la cosa sottratta e l'erogazione del servizio pubblico.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È richiamato per affermare che, nei reati resi perseguibili a querela, la costituzione di parte civile non revocata può equivalere a querela ai fini della procedibilità.
Il diniego delle attenuanti generiche è motivabile con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
art. 611, comma 1, seconda parte, c.p.p.
«Fino a quindici giorni prima dell'udienza [....] le parti possono presentare motivi nuovi e memorie»
La memoria conclusionale e la nota spese della parte civile, pervenute oltre il termine, sono state ritenute tardive e quindi non liquidabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che, con formulazione confusa o generica, non consenta di individuare con precisione il punto della decisione impugnata oggetto di censura.
- Non è consentita in cassazione una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti delle risultanze processuali.
- Ai fini della procedibilità nei reati resi perseguibili a querela dal d.lgs. 150/2022, la volontà punitiva della persona offesa può essere desunta anche da atti processuali incompatibili con la remissione o con la volontà di non perseguire, come la costituzione di parte civile non revocata.
- L'aggravante del furto commesso in danno di soggetto che gestisce un servizio pubblico ricorre quando il bene sottratto è funzionalmente inserito nell'infrastruttura destinata all'erogazione del servizio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto da una motivazione sintetica ma congrua, che valorizzi elementi quali modalità della condotta, entità del danno e precedenti penali.
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