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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07382/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito notificato a una cooperativa di facchinaggio portuale per contributi e sanzioni relativi al periodo febbraio-novembre 2012. La cooperativa aveva opposto l’atto sostenendo di avere corrisposto i contributi previdenziali sui diversi imponibili previsti per i soci lavoratori delle cooperative: retribuzioni effettive per invalidità, vecchiaia e superstiti, imponibili convenzionali per i contributi minori. Deduceva inoltre che, a seguito dell’aumento dell’aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti disposto dalla riforma del 1995-1996 e della contestuale riduzione dei contributi minori, nonché della successiva incapienza di tali contributi minori per effetto di un esonero introdotto dalla legge finanziaria 2001, si era verificato un aggravio contributivo che legittimava il beneficio previsto dall’art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669/1996. L’INPS contestava tale tesi, sostenendo che l’agevolazione spetta solo per gli aumenti effettivi derivanti dal meccanismo compensativo previsto dalla legge n. 335/1995 e dal d.m. 21 febbraio 1996, non anche quando l’incapienza dei contributi minori derivi da un diverso e successivo sgravio normativo. In cassazione l’Istituto ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme indicate, censurando l’interpretazione estensiva adottata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha affermato che il beneficio dell’art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669/1996 ha portata eccezionale e di stretta interpretazione, essendo riferito esclusivamente agli aumenti contributivi effettivi conseguenti al d.m. 21 febbraio 1996 attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995. Non può quindi essere esteso a ipotesi diverse, come quella in cui l’aggravio derivi dall’incapienza dei contributi minori prodotta da un successivo esonero previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 23, L. 8 agosto 1995, n. 335

    ha disposto l’innalzamento dell’aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e la contestuale riduzione di alcune aliquote dei contributi minori; costituisce il presupposto del successivo meccanismo compensativo

  • d.m. 21 febbraio 1996

    ha attuato la riforma contributiva del 1995, aumentando l’aliquota per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e riducendo le aliquote dei contributi minori; il beneficio successivo opera solo rispetto agli aggravi derivanti da tale decreto

  • art. 27, comma 2-bis, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30

    prevede una dilazione/agevolazione per gli aumenti contributivi effettivi conseguenti al d.m. 21 febbraio 1996, quando la riduzione dei contributi minori non sia sufficiente a compensarli; norma di stretta interpretazione

  • art. 24 L. 9 marzo 1989, n. 88

    richiamato quale riferimento della gestione a carico della quale gravano le prestazioni temporanee e l’assegno per il nucleo familiare

  • art. 120, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    ha introdotto un esonero sui contributi sociali per assegni per il nucleo familiare; la Corte esclude che tale successivo sgravio possa fondare l’agevolazione dell’art. 27, comma 2-bis

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come canone ermeneutico primario per valorizzare il significato letterale della norma

  • artt. 375, secondo comma, n. 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme processuali che hanno regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Le agevolazioni contributive che derogano all’obbligo ordinario di versamento sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a casi diversi da quelli espressamente contemplati dal testo normativo.
  • Quando una disposizione collega un beneficio a un preciso meccanismo compensativo tra aumento di una contribuzione e riduzione di altre aliquote, il beneficio spetta solo se l’aggravio deriva proprio da quel meccanismo e non da successive e autonome modifiche legislative.
  • Il criterio letterale è decisivo nell’interpretazione di norme agevolative quando il testo identifica in modo puntuale il presupposto applicativo dell’agevolazione.
  • Non è consentito trasformare un beneficio previsto per neutralizzare uno specifico squilibrio contributivo in uno sgravio generale utilizzabile ogni volta che, per ragioni sopravvenute, si produca incapienza di altre aliquote contributive.
  • Nel rito del lavoro, l’introduzione in giudizio di un diverso fatto costitutivo o di un nuovo tema di indagine altera la causa petendi ed è inammissibile se eccede il perimetro della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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