Sentenza del 14/10/2015 n. 20681 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - MUTUI E FINANZIAMENTI - Art. 76, comma 3, n.1, del d.P.R. n. 597 del 1973 - Applicabilità - Condizioni - Lottizzazioni o opere strumentali - Necessità della loro realizzazione da parte dell'alienante - Realizzazione delle opere da parte di terzi - Irrilevanza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per gli anni 1979 e 1980, la plusvalenza derivante dalla vendita di due terreni inclusi in un piano di lottizzazione, ritenendo integrato il presupposto dell'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973 e presumendo per legge l'intento speculativo. I giudici di merito avevano invece escluso la tassabilità perché le opere di lottizzazione e urbanizzazione erano state realizzate da un soggetto diverso dall'alienante. In Cassazione l'Agenzia ha inoltre contestato la regolarità del contraddittorio nei confronti degli eredi, l'erronea interpretazione della disciplina fiscale e l'omesso o illogico esame di elementi probatori, tra cui una convenzione urbanistica e un progetto edilizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio, affermando che la costituzione degli eredi può sanare eventuali irregolarità pregresse e che, in determinate condizioni, la notifica al difensore della parte deceduta è idonea a instaurare correttamente il rapporto processuale. Nel merito, ha confermato che la plusvalenza è tassabile quando la lottizzazione o le opere dirette a rendere edificabile il terreno siano state realizzate dall'alienante, perché costituiscono lo strumento dell'operazione speculativa. Se invece tali attività sono state realizzate da un terzo, esse rappresentano soltanto un'occasione per ottenere un prezzo maggiore e non consentono di presumere l'intento speculativo del venditore. Le ulteriori censure probatorie e motivazionali sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e per inosservanza dei requisiti processuali. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 76, commi 1 e 3, n. 1, del d.P.R. n. 597 del 1973
La plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile quando è conseguita mediante operazioni poste in essere con fine speculativo; tale fine è presunto quando viene ceduto un terreno dopo il compimento di lottizzazioni o opere intese a renderlo fabbricabile.
La presunzione di intento speculativo opera quando l'attività di lottizzazione o di trasformazione edificatoria è stata realizzata dall'alienante. Non è sufficiente che il terreno sia stato lottizzato o reso edificabile da un terzo, perché in tal caso l'attività non costituisce lo strumento utilizzato dal venditore per conseguire la plusvalenza.
Art. 8 della legge n. 1150 del 1942
Per applicare l'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973 non è indispensabile una lottizzazione formalmente attuata secondo la procedura prevista dalla legge urbanistica; è sufficiente un'attività tecnica dell'alienante diretta a frazionare il terreno o a renderne possibile l'utilizzazione edificatoria.
La partecipazione al giudizio di impugnazione di un soggetto che avrebbe dovuto partecipare a un precedente grado può sanare l'irregolarità processuale, quando il soggetto accetti la causa nello stato in cui si trova.
La Corte ha escluso, nel caso concreto, un vizio insanabile del contraddittorio nei confronti degli eredi, richiamando anche il principio dell'ultrattività della procura e la possibilità che la mancata costituzione di alcuni eredi determini una situazione di contumacia anziché un difetto di contraddittorio.
La contestazione relativa alla mancata valutazione delle prove deve essere formulata come vizio motivazionale e deve indicare con precisione i documenti, il loro contenuto, la loro acquisizione al processo e la decisività rispetto alla controversia.
Per i ricorsi soggetti alla norma, la denuncia di vizio di motivazione richiede una specifica sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il mancato rispetto di tale requisito comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- La vendita di un terreno dopo una lottizzazione o dopo opere che ne aumentino l'edificabilità non determina automaticamente una plusvalenza tassabile se tali attività sono state compiute da un soggetto diverso dal venditore.
- Per applicare la presunzione di intento speculativo occorre collegare concretamente l'attività urbanistica all'azione dell'alienante: la lottizzazione o le opere devono essere state da lui promosse o realizzate, anche senza una procedura formale completa, purché abbiano natura tecnica e siano dirette a rendere possibile l'edificazione.
- Se il venditore si limita a cedere un terreno che è stato reso edificabile da un Comune, dal compratore o da altro terzo, l'incremento di valore può costituire una mera occasione economica e non prova, da solo, un'operazione speculativa realizzata dal venditore.
- Nei giudizi di legittimità le contestazioni sulle prove devono essere specifiche: occorre indicare esattamente il documento o elemento trascurato, dove è stato prodotto e perché avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti e la valutazione delle prove; una censura formulata come violazione di legge ma diretta in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito è normalmente inammissibile.
- In caso di decesso della parte durante il processo, la costituzione degli eredi e l'accettazione della causa nello stato in cui si trova possono sanare eventuali irregolarità nella partecipazione al giudizio di impugnazione.
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