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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31669/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (intermediario postale)

La controversia

La controversia riguarda l'abusivo incasso, presso uno sportello postale, di un assegno di traenza non trasferibile emesso da una banca in favore di un danneggiato per la definizione di un sinistro. Nei giudizi di merito è stata affermata la responsabilità esclusiva dell'istituto negoziatore, per non avere usato la diligenza professionale richiesta nell'identificazione del presentatore: questi aveva esibito un solo documento identificativo, privo di fotografia e poi risultato contraffatto; vi era inoltre la distanza tra luogo di emissione e luogo di pagamento e il presentatore non era cliente dell'operatore postale, avendo aperto un libretto solo per l'incasso del titolo. Il Tribunale ha escluso anche il concorso di colpa dell'emittente/beneficiaria, ritenendo irrilevante ai fini causali la spedizione del titolo con modalità ordinarie. In cassazione l'operatore postale ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 43 del r.d. n. 1736/1933 e della disciplina civilistica sulla diligenza e sull'inadempimento, lamentando che la responsabilità fosse stata oggettivizzata; ha inoltre contestato il diniego di rilevanza causale della spedizione per posta ordinaria dell'assegno, invocando il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; infine ha censurato il vizio motivazionale in ordine al danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo non conforme alla giurisprudenza di legittimità il diniego di qualsiasi rilevanza causale alla spedizione per posta ordinaria dell'assegno. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9769/2020, ha affermato che l'invio di un assegno, pur non trasferibile, con posta ordinaria costituisce condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, perché lo espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza; tale condotta può concorrere con l'eventuale colpa dell'intermediario nella identificazione del presentatore. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio indicato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    È norma richiamata nel primo motivo come parametro della disciplina dell'assegno; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura mirava a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere il parametro della diligenza professionale dell'operatore; la Corte non entra nel merito della sua applicazione nel primo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato come base dell'asserito inadempimento contrattuale dell'operatore; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione, ma rileva che la questione di fatto è stata già accertata in merito.

  • art. 1992 c.c.

    È citato nel primo motivo in relazione alla disciplina del titolo di credito; la Corte non ne tratta autonomamente.

  • legge 31 dicembre 2000, n. 445

    È menzionata dal ricorrente con riferimento all'identificazione documentale; la Corte osserva che, nel caso concreto, il documento esibito era privo di fotografia e contraffatto, quindi diverso dai casi di mera carta d'identità o patente ritenuti idonei in altra giurisprudenza.

  • art. 83 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    È richiamato nel secondo motivo, insieme alla carta della qualità del servizio postale, per sostenere la rilevanza causale della spedizione per posta ordinaria; la Corte accoglie tale impostazione alla luce del principio sul concorso di colpa del mittente.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    È richiamato nel secondo motivo quale fonte della carta della qualità del servizio pubblico postale; la Corte lo considera nel quadro della spedizione ordinaria come condotta esposta a rischio.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La Corte lo applica nel senso che la spedizione per posta ordinaria dell'assegno può integrare un antecedente causale colposo idoneo a fondare il concorso di colpa del mittente, concorrente con l'eventuale colpa del negoziatore.

  • art. 43 l. assegni

    È evocato nel secondo motivo quale norma della disciplina dell'assegno; la Corte richiama il principio secondo cui la spedizione ordinaria del titolo può concorrere causalmente all'evento dannoso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È richiamato per dichiarare inammissibile il terzo motivo, poiché il ricorrente non ha indicato specificamente se la questione del danno fosse stata oggetto di un motivo di appello.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte osserva che il primo e il terzo motivo, pur formalmente incardinati in tali numeri, miravano in sostanza a una nuova valutazione del fatto e risultavano inammissibili.

  • Cass., Sez. U, sent. n. 9769 del 26 maggio 2020

    La Corte la assume come precedente decisivo: la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, se sottratto e incassato da un non legittimato, consente di affermare il concorso di colpa del mittente per l'esposizione volontaria a un rischio superiore alla comune prudenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti l'accertamento di responsabilità compiuto dal giudice di merito è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto storico già esaminato e motivato dal giudice di merito.
  • In materia di pagamento di assegno non trasferibile, la spedizione del titolo per posta ordinaria da parte del mittente può integrare un comportamento colposo causalmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
  • Il concorso di colpa del mittente non esclude la possibile responsabilità dell'intermediario che abbia negoziato il titolo senza adeguata diligenza nell'identificazione del presentatore: i due profili possono concorrere nella produzione del danno.
  • L'idoneità del documento esibito dal presentatore va valutata in concreto: un documento privo di fotografia e risultato contraffatto non è equiparabile ai casi in cui la giurisprudenza considera sufficiente un documento regolare di identificazione.
  • Il vizio motivazionale è inammissibile se non vengono indicati con precisione il fatto storico decisivo asseritamente omesso, la sua discussione tra le parti e la sua decisività; inoltre il ricorrente non può utilizzare il motivo per sollecitare una nuova valutazione del merito.
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