Cassazione Penale, Ordinanza n. 38036/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in primo e secondo grado per un reato tributario, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizi di motivazione sull'accertamento della responsabilità, sostenendo che la condotta non sarebbe a lui riconducibile perché la dichiarazione dei redditi sarebbe stata trasmessa, senza delega, tramite CAF e perché non sarebbe provato che il rimborso fosse stato erogato a suo favore; 2) l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando anche il pagamento del debito tributario. La Corte ha ritenuto entrambe le censure generiche, reiterative di questioni già esaminate nel merito e dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio; ha inoltre ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato la presentazione della dichiarazione a nome dell'imputato, l'interesse esclusivo del medesimo a indicare spese mediche inesistenti per ottenere il rimborso e l'assenza di denunce di irregolarità se non in sede penale. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato non deducibile in cassazione nella prospettiva prospettata, perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque affrontato con motivazione logica dal giudice di merito, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per la rilevanza del rimborso conseguito e per il numero e valore delle fatture inesistenti utilizzate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna nei gradi di merito; dal testo emerge solo che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di tale reato tributario.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile con la consistenza del rimborso ottenuto e con il numero e il valore delle fatture relative a spese mediche mai sostenute utilizzate per la frode.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non citato espressamente nel testo.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria non consegue automaticamente all'inammissibilità, ma richiede la verifica dell'assenza di colpa del ricorrente; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste di vizi di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze già disattese, senza critica puntuale della ratio decidendi, integra genericità e inammissibilità.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta abbia determinato un vantaggio economico non trascurabile e presenti una pluralità di artifici documentali o un significativo numero e valore di documenti falsi o relativi a spese non sostenute.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende discende dall'art. 616 c.p.p., salvo che risulti che il ricorrente abbia proposto il gravame senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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