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Ordinanza

Ordinanza n. 191/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Catanzaro di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione della propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedendone la sospensione cautelare. Nel corso del giudizio era già intervenuta una precedente ordinanza cautelare che aveva sospeso l’efficacia dell’archiviazione, in attesa della definizione del procedimento di conversione del titolo da stagionale a lavoro subordinato, avviato il 2 settembre 2025, e aveva ordinato all’amministrazione di concludere l’istruttoria entro trenta giorni. L’amministrazione ha riferito che il procedimento di conversione non era ancora concluso e che era stato comunicato soltanto un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente ha contestato di non avere ricevuto né la richiesta di integrazione documentale né il preavviso di rigetto, deducendo inoltre di avere presentato una seconda istanza di conversione nel silenzio dell’amministrazione. La decisione cautelare si fonda, quindi, sulla pendenza e sull’intreccio di più procedimenti amministrativi e sulla necessità di assicurare l’effettiva partecipazione dell’interessato prima dell’adozione dei provvedimenti finali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il quadro istruttorio non fosse ancora definitivo, poiché l’amministrazione stava ancora svolgendo l’attività necessaria alla conclusione del procedimento di conversione. Ha rilevato la necessità che l’autorità amministrativa si pronunci sulle istanze pendenti garantendo l’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento. Considerato l’intreccio tra i procedimenti di conversione e l’originaria archiviazione impugnata, il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare l’esame congiunto alla fase di merito, dopo l’adozione degli atti finali. Nel bilanciamento degli interessi ha tuttavia ravvisato la persistente esigenza di garantire al ricorrente la regolare permanenza sul territorio nazionale fino alla conclusione del giudizio. Ha pertanto accolto la domanda cautelare e sospeso nuovamente l’efficacia del provvedimento di archiviazione, fissando la trattazione di merito alla prima udienza pubblica utile del gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce una fase ancora non conclusiva del procedimento e deve essere portato effettivamente a conoscenza dell’interessato, così da consentirgli una partecipazione procedimentale effettiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il procedimento amministrativo collegato all’atto impugnato è ancora pendente e l’amministrazione non ha adottato il provvedimento finale, il giudice può rinviare l’esame compiuto delle questioni alla fase di merito, dopo la definizione dell’istruttoria e l’adozione degli atti conclusivi.
  • Nel procedimento amministrativo, la partecipazione dell’interessato deve essere effettiva: la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto devono essere portati a conoscenza del destinatario in modo idoneo a consentirgli di interloquire prima della decisione finale.
  • Quando più procedimenti amministrativi sono collegati tra loro e incidono sulla posizione dello stesso interessato, il giudice può disporre la prosecuzione della tutela cautelare sull’atto originariamente impugnato fino alla definizione dei procedimenti connessi e del giudizio di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, può essere accordata la sospensione dell’atto di archiviazione di una domanda di permesso di soggiorno per garantire la regolare permanenza dello straniero sul territorio nazionale fino alla conclusione del giudizio, qualora il procedimento amministrativo connesso non sia ancora definito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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