Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/05/2018 n. 2392 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Presunzioni - Contrasto ai paradisi fiscali - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 in materia di attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L'accertamento era basato sulle movimentazioni, in particolare sui versamenti in contanti, effettuate su un conto svizzero. I contribuenti sostenevano che l'Amministrazione dovesse dimostrare ulteriormente che tali somme provenissero da redditi sottratti a imposizione in Italia.

La decisione

La presunzione è stata qualificata come presunzione legale ai sensi dell'art. 2728 cod. civ. Di conseguenza, era sufficiente per l'Amministrazione valorizzare le movimentazioni bancarie relative al conto svizzero, senza dover fornire ulteriori elementi per dimostrare l'origine imponibile delle somme. Il giudice tributario non poteva disconoscere tale efficacia presuntiva né imporre all'Amministrazione un onere probatorio ulteriore. Spettava invece esclusivamente ai contribuenti fornire una prova contraria specifica e rigorosa circa l'origine non imponibile delle somme. L'accertamento è stato quindi ritenuto legittimo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009

    La norma introduce una presunzione legale relativa in materia di attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • Art. 2728 del codice civile

    Disciplina le presunzioni legali, stabilendo che nei casi previsti dalla legge non è ammessa la prova contraria oppure questa è ammessa nei limiti stabiliti. Nel caso esaminato, la presunzione poteva essere superata dal contribuente mediante una prova contraria specifica e rigorosa.

Massime di principio

  • Quando una norma stabilisce una presunzione legale relativa in materia tributaria, l'Amministrazione può fondare l'accertamento sull'elemento presuntivo previsto dalla legge senza dover dimostrare ulteriori circostanze, salvo gli eventuali requisiti normativi del caso concreto.
  • L'onere della prova si trasferisce al contribuente, che deve dimostrare in modo puntuale e documentato l'origine non imponibile delle somme o la loro estraneità ai redditi occultati.
  • Non è sufficiente contestare genericamente la provenienza delle somme o chiedere all'Amministrazione una prova ulteriore: occorre fornire elementi concreti, coerenti e individualizzati per vincere la presunzione.
  • Il giudice tributario deve applicare l'efficacia della presunzione legale e limitarsi a valutare la validità e la sufficienza della prova contraria offerta dal contribuente.
  • In presenza di movimentazioni su conti esteri situati in Paesi considerati fiscalmente privilegiati, la documentazione bancaria e finanziaria relativa all'origine delle somme assume un ruolo centrale per evitare che l'accertamento presuntivo venga confermato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.