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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28028/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La società in amministrazione straordinaria aveva agito per far dichiarare l'inefficacia ex art. 44 l. fall. di un pagamento di euro 13.500.000 effettuato il 1 settembre 2008 a saldo di una fattura del 26 agosto 2008. La convenuta aveva sostenuto che, ai fini del pagamento, rilevasse la data di invio dell'ordine alla banca e non quella di esecuzione del bonifico; che, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 l. fall., contasse la data di iscrizione del decreto di apertura della procedura nel Registro delle Imprese e non quella di pubblicazione; e soprattutto che il rapporto di fornitura fosse proseguito per effetto della comunicazione del commissario straordinario del 3 settembre 2008, con conseguente inapplicabilità dell'art. 44 l. fall. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che il rapporto fosse proseguito per subentro dell'organo commissariale. La Corte d'appello aveva invece accolto l'appello della procedura, escludendo che la comunicazione del 3 settembre 2008 integrasse una manifestazione di subentro nel contratto di fornitura, trattandosi solo di prosecuzione provvisoria del rapporto. Con il ricorso per cassazione la società soccombente deduceva violazione degli artt. 116 c.p.c. e 50 e 51 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prosecuzione del rapporto e che la fornitura di carburante fosse indispensabile per l'attività del vettore aereo, essendo il contratto proseguito senza soluzione di continuità alle medesime condizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che la censura relativa al significato della comunicazione del 3 settembre 2008 era inammissibile perché il ricorrente aveva allegato il documento ma non ne aveva trascritto le parti rilevanti, e perché il motivo si risolveva in una generica critica all'interpretazione del documento e nell'evocazione di un omesso esame di fatto decisivo. Ha aggiunto, in ogni caso, che il motivo si fondava su un presupposto giuridico errato: per dimostrare la prosecuzione del rapporto non è sufficiente invocare il comportamento negoziale delle parti, ma occorre la prova di una manifestazione di volontà del commissario straordinario diretta in modo non equivoco a profittare del contratto pendente. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 l. fall.

    norma invocata per sostenere l'inefficacia del pagamento eseguito dopo l'apertura della procedura concorsuale; la Corte non entra nel merito dell'applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    parametri del ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente; la Corte reputa la censura in parte inammissibile e in parte risolventesi in una critica di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto come norma violata, ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e del documento.

  • artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270/1999

    richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e alla prosecuzione dei rapporti pendenti; la Corte ribadisce che serve una manifestazione di volontà non equivoca del commissario straordinario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe il contenuto di un documento deve riportarne specificamente le parti rilevanti; la mera allegazione del documento non basta se il ricorso non consente alla Corte di verificare in concreto il significato del testo.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sollecitare una nuova interpretazione del documento o una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
  • Nella disciplina dei rapporti pendenti in amministrazione straordinaria, la prosecuzione del contratto non può essere desunta solo dal comportamento negoziale delle parti o dalla mera continuazione di fatto della prestazione: occorre una manifestazione di volontà del commissario straordinario chiara, univoca e diretta ad avvalersi del contratto.
  • La fornitura di un bene essenziale per la continuità aziendale non basta, di per sé, a far ritenere la prosecuzione giuridica del rapporto se manca un atto non equivoco di subentro della procedura.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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