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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 147/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli del 16/04/2024 (che confermava il decreto del Tribunale di Napoli del 19/12/2023) con cui è stata applicata a Testa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 2 e con imposizione di cauzione; impugnata altresì l'ordinanza del 9/07/2021 che aveva rigettato l'istanza di autorizzazione a rientrare a casa alle ore 24:00 in alcuni giorni per svolgere attività lavorativa in una pizzeria a Benevento. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di garanzie costituzionali e convenzionali per mancata attualità della pericolosità sociale (ricorrente sostiene di essersi stabilmente occupato dal 2020 e di essere riabilitato); (2) incompetenza funzionale e irregolarità della proposta essendo stata sottoscritta da un Sostituto Procuratore e non dal Procuratore della Repubblica; (3) vizio di motivazione relativo all'imposizione di prescrizioni aggiuntive (es. obbligo di dare avviso all'Autorità prima di allontanarsi dall'abitazione); (4) illegittimità e omissione di esame circa l'imposizione d'ufficio della cauzione ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n.159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: (i) il secondo motivo è infondato perché l'ufficio della pubblica accusa è impersonale e i singoli componenti (compresi i Sostituti) sono legittimati a formulare proposte, per cui non sussiste nullità per mancata sottoscrizione del Procuratore; (ii) il primo motivo si risolve in doglianze di merito sulla valutazione della persistenza della pericolosità sociale, censura non consentita in cassazione in materia di misure di prevenzione salvo motivazione inesistente o meramente apparente: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità (delitti contro il patrimonio commessi fino al 2020 con modalità organizzate e talora violente, recente precedente per evasione, trasferimento e lavoro non sufficienti a escludere il pericolo); (iii) il terzo motivo è generico e il diniego della deroga agli orari è stato giustificato dalla Corte territoriale con riferimento alla promiscuità dei rapporti e alla probabilità di incontri con soggetti pregiudicati (compreso il titolare della pizzeria); (iv) il quarto motivo è infondato perché l'art. 31 d.lgs. 159/2011 consente l'imposizione della cauzione d'ufficio e le censure generiche sulla capacità di versamento non superano il sindacato di legittimità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • artt. 4, 13, 117 Cost.; art. 2 Protocollo n.4 CEDU

    Richiamate a fondamento della censura sulla valutazione della libertà personale e di spostamento; la Corte ha ritenuto che la deduzione fosse, in realtà, una censura di merito sulla valutazione della pericolosità e che non emergesse violazione delle garanzie richiamate, dato che la decisione era motivata.

  • art. 5 d.lgs. n. 159/2011

    Citando la norma in relazione all'incompetenza contestata, la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esterno la ripartizione interna di compiti nell'ufficio del pubblico ministero: la proposta può legittimamente provenire anche da un Sostituto Procuratore.

  • art. 31 d.lgs. n. 159/2011

    Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'imposizione della cauzione rientra nei poteri/doveri dell'organo che applica la misura e può essere disposta d'ufficio; censure generiche sulla possibilità di versarla non alterano la legittimità dell'atto.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; art. 3-ter legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamate per precisare che il ricorso per cassazione avverso misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; di conseguenza la Corte limita il sindacato di legittimità e non reinstrada un controllo di merito ampissimo sulla valutazione della pericolosità.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    La sentenza segnala che la censura di illogicità manifesta (art. 606, lett. e) ) non può essere strumentale a una rivalutazione di merito delle prove e degli argomenti in materia di misure di prevenzione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • La proposta di applicazione di misure di prevenzione formulata da un Sostituto Procuratore non è di per sé viziata: l'ufficio della pubblica accusa opera in modo impersonale e le ripartizioni interne non sono rilevanti esternamente.
  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è incentrato su questioni di diritto: non è ammesso un ampio sindacato di merito sulla valutazione della pericolosità sociale, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
  • La persistenza della pericolosità sociale può essere valutata tenendo conto di condotte pregresse anche se antecedenti nel tempo; trasferimento di residenza e lavoro stabile non sono automaticamente idonei a dimostrare la cessazione del pericolo senza elementi probatori convincenti.
  • Il giudice può imporre prescrizioni aggiuntive e negare deroghe (es. rientro notturno per lavoro) se motivate dalla concreta valutazione del rischio di contatti con soggetti pregiudicati o di occasioni di recidiva.
  • L'imposizione della cauzione ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n.159/2011 rientra nei poteri del tribunale che applica la misura e può essere disposta d'ufficio; eccezioni su difficoltà di versamento richiedono deduzioni e prove specifiche e non censure generiche.

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