Cassazione Penale, Sentenza n. 147/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli del 16/04/2024 (che confermava il decreto del Tribunale di Napoli del 19/12/2023) con cui è stata applicata a Testa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 2 e con imposizione di cauzione; impugnata altresì l'ordinanza del 9/07/2021 che aveva rigettato l'istanza di autorizzazione a rientrare a casa alle ore 24:00 in alcuni giorni per svolgere attività lavorativa in una pizzeria a Benevento. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di garanzie costituzionali e convenzionali per mancata attualità della pericolosità sociale (ricorrente sostiene di essersi stabilmente occupato dal 2020 e di essere riabilitato); (2) incompetenza funzionale e irregolarità della proposta essendo stata sottoscritta da un Sostituto Procuratore e non dal Procuratore della Repubblica; (3) vizio di motivazione relativo all'imposizione di prescrizioni aggiuntive (es. obbligo di dare avviso all'Autorità prima di allontanarsi dall'abitazione); (4) illegittimità e omissione di esame circa l'imposizione d'ufficio della cauzione ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n.159/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: (i) il secondo motivo è infondato perché l'ufficio della pubblica accusa è impersonale e i singoli componenti (compresi i Sostituti) sono legittimati a formulare proposte, per cui non sussiste nullità per mancata sottoscrizione del Procuratore; (ii) il primo motivo si risolve in doglianze di merito sulla valutazione della persistenza della pericolosità sociale, censura non consentita in cassazione in materia di misure di prevenzione salvo motivazione inesistente o meramente apparente: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità (delitti contro il patrimonio commessi fino al 2020 con modalità organizzate e talora violente, recente precedente per evasione, trasferimento e lavoro non sufficienti a escludere il pericolo); (iii) il terzo motivo è generico e il diniego della deroga agli orari è stato giustificato dalla Corte territoriale con riferimento alla promiscuità dei rapporti e alla probabilità di incontri con soggetti pregiudicati (compreso il titolare della pizzeria); (iv) il quarto motivo è infondato perché l'art. 31 d.lgs. 159/2011 consente l'imposizione della cauzione d'ufficio e le censure generiche sulla capacità di versamento non superano il sindacato di legittimità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 4, 13, 117 Cost.; art. 2 Protocollo n.4 CEDU
Richiamate a fondamento della censura sulla valutazione della libertà personale e di spostamento; la Corte ha ritenuto che la deduzione fosse, in realtà, una censura di merito sulla valutazione della pericolosità e che non emergesse violazione delle garanzie richiamate, dato che la decisione era motivata.
Citando la norma in relazione all'incompetenza contestata, la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esterno la ripartizione interna di compiti nell'ufficio del pubblico ministero: la proposta può legittimamente provenire anche da un Sostituto Procuratore.
Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'imposizione della cauzione rientra nei poteri/doveri dell'organo che applica la misura e può essere disposta d'ufficio; censure generiche sulla possibilità di versarla non alterano la legittimità dell'atto.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; art. 3-ter legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamate per precisare che il ricorso per cassazione avverso misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; di conseguenza la Corte limita il sindacato di legittimità e non reinstrada un controllo di merito ampissimo sulla valutazione della pericolosità.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La sentenza segnala che la censura di illogicità manifesta (art. 606, lett. e) ) non può essere strumentale a una rivalutazione di merito delle prove e degli argomenti in materia di misure di prevenzione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Massime di principio
- La proposta di applicazione di misure di prevenzione formulata da un Sostituto Procuratore non è di per sé viziata: l'ufficio della pubblica accusa opera in modo impersonale e le ripartizioni interne non sono rilevanti esternamente.
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è incentrato su questioni di diritto: non è ammesso un ampio sindacato di merito sulla valutazione della pericolosità sociale, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- La persistenza della pericolosità sociale può essere valutata tenendo conto di condotte pregresse anche se antecedenti nel tempo; trasferimento di residenza e lavoro stabile non sono automaticamente idonei a dimostrare la cessazione del pericolo senza elementi probatori convincenti.
- Il giudice può imporre prescrizioni aggiuntive e negare deroghe (es. rientro notturno per lavoro) se motivate dalla concreta valutazione del rischio di contatti con soggetti pregiudicati o di occasioni di recidiva.
- L'imposizione della cauzione ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n.159/2011 rientra nei poteri del tribunale che applica la misura e può essere disposta d'ufficio; eccezioni su difficoltà di versamento richiedono deduzioni e prove specifiche e non censure generiche.
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