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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12766/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato la confisca di prevenzione di immobili formalmente intestati ai terzi (Teresa Credendino, Maria e Luigi Scafuro) ritenuti nella disponibilità di Girolamo Scafuro, soggetto ritenuto pericoloso socialmente e collegato al clan camorristico. I ricorrenti denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare omissione di considerare il periodo 1994-2004 e le rilevanti entrate dell'impresa di famiglia (attività funeraria) che avrebbero giustificato la titolarità e la capacità reddituale dei terzi; contestavano inoltre la valutazione delle dichiarazioni testimoniali ritenute inattendibili e lamentavano che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione probatoria prodotta (certificazioni del Comune di Arzano sul numero di funerali) che proverebbe congruità dei ricavi rispetto agli acquisti immobiliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 richiamato dall'art. 27, comma 2) e che il sindacato sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione inesistente o meramente apparente. Ha richiamato il principio per cui i beni fittiziamente intestati a terzi possono essere confiscati se risultano nella disponibilità del prevenuto e che grava sui terzi l'onere di provare l'effettiva ed esclusiva titolarità e la legittima provenienza dei beni, con elementi fattuali concreti (capacità reddituale e flussi finanziari). La Corte ha ritenuto le censure generiche e ripetitive delle motivazioni di appello, prive di elementi idonei a dimostrare l'effettiva titolarità o la legittima provenienza dei beni; ha quindi confermato l'inammissibilità e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 10, comma 2 e comma 3; richiamato dall'art. 27, comma 2, d.lgs. cit.

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione a motivi di violazione di legge; ammette il sindacato di legittimità sulla motivazione solo nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • codice di procedura penale

    art. 606, lett. e) e art. 616

    L'art. 606 lett. e) (illogicità manifesta) è escluso dall'ambito di sindacato nella cassazione sui provvedimenti di prevenzione; l'art. 616 disciplina la condanna alle spese e l'eventuale misura di pagamento alla Cassa delle ammende per i ricorrenti.

  • legge n. 203 del 1991 (richiamata come art. 7, ora 416-bis1 c.p.)

    art. 7 (ormai descritto come 416-bis1 c.p.)

    Indica il reato per il quale Girolamo Scafuro era stato condannato (illecita concorrenza aggravata), usato per qualificare la pericolosità sociale che ha fondato la misura di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, in Cassazione sono ammissibili solo i motivi di violazione di legge; le critiche di merito o di apprezzamento delle prove spesso sono inammissibili se non configurate come motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Quando beni sono formalmente intestati a terzi legati al prevenuto, grava sui terzi l'onere di provare l'effettiva ed esclusiva titolarità e la legittima provenienza dei beni mediante elementi concreti (documentazione sui flussi finanziari, dichiarazioni fiscali compatibili, prove di pagamenti coerenti), non con affermazioni generiche.
  • La mera produzione di elementi indiziari o di dati quantitativi (es. numero di funerali) non è sufficiente senza la dimostrazione del collegamento diretto dei flussi finanziari agli acquisti immobiliari; occorre tracciare la catena dei pagamenti.
  • Le contestazioni di attendibilità di testi valutate dal giudice di merito richiedono, in Cassazione, dimostrazione che la motivazione sia inesistente o contraddittoria in modo tale da configurare violazione di legge; il semplice dissenso rispetto alla valutazione è insufficiente.
  • Chi impugna in Cassazione una misura di prevenzione dovrebbe concentrare i motivi su violazioni specifiche di norme procedurali o su vere e proprie carenze motivazionali (omissione di confronto con elementi decisivi), fornendo elementi nuovi o mostrando l'insussistenza della motivazione in termini legali.

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