Cassazione Civile, Ordinanza n. 03358/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il decreto della Corte di cassazione n. 32974/2023 e la presupposta proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., sostenendo che tali atti fossero viziati da errore di fatto: la proposta avrebbe infatti fatto riferimento a fatti e motivi estranei al ricorso per cassazione originario. La banca ha resistito eccependo che, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorrente non aveva depositato l’istanza di decisione; pertanto il giudizio si era legittimamente estinto ex art. 391 c.p.c., sicché non era esperibile la revocazione, ma al più l’opposizione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione.
La decisione
La Corte ha riqualificato la domanda di revocazione come opposizione al decreto di estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ma l’ha dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, avvenuta il 28 novembre 2023. Ha inoltre rilevato che l’estinzione del giudizio di cassazione era legittima, poiché il ricorrente non aveva depositato l’istanza di decisione successiva alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. Le spese sono state compensate per la peculiarità del caso e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
nel caso di specie non era il rimedio corretto contro un decreto di estinzione derivante dalla mancata istanza di decisione nel procedimento accelerato
l’errore di fatto dedotto non è stato ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale dell’estinzione ex art. 391 c.p.c.
la proposta sintetica di definizione, se non seguita dall’istanza di decisione del ricorrente, conduce alla definizione del giudizio come rinuncia implicita all’impugnazione
la mancata istanza di decisione comporta l’estinzione del giudizio con decreto; contro tale decreto è esperibile solo opposizione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che l’istanza di decisione ha solo effetto dichiarativo del permanere dell’interesse alla decisione del ricorso già introdotto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel procedimento accelerato per i ricorsi per cassazione inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta ex art. 380-bis c.p.c. non decide il ricorso né vincola il collegio, ma attiva un onere della parte ricorrente di manifestare il persistente interesse alla decisione mediante apposita istanza.
- La mancata proposizione dell’istanza di decisione nel termine previsto equivale a rinuncia tacita al ricorso e determina l’estinzione del giudizio, che deve essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
- Avverso il decreto che dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione l’unico rimedio è l’opposizione prevista dall’art. 391, comma 3, c.p.c., da proporre nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento; decorso tale termine, il decreto diventa definitivo.
- La domanda qualificata come revocazione, se diretta in sostanza contro un decreto di estinzione per mancata istanza di decisione, può essere riqualificata secondo il principio di conservazione degli atti processuali, ma resta comunque soggetta al termine proprio dell’opposizione, con conseguente inammissibilità se tardiva.
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