Cassazione Civile, Ordinanza n. 20489/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Dal testo emerge che il ricorso per cassazione è stato proposto da un ente, il quale si era avvalso di un avvocato del libero foro. La Corte ha verificato d’ufficio la validità del mandato difensivo e ha rilevato che in atti risultava soltanto il mero conferimento del mandato, senza la richiesta specifica e la deliberazione motivata dell’ente, richiesta quale presupposto di validità dell’autorizzazione a stare in giudizio. Il ricorrente non aveva quindi dimostrato il necessario potere rappresentativo/processuale del difensore. Sono richiamati, a sostegno, precedenti sul difetto di ius postulandi in mancanza della delibera, sull’onere della parte di allegare e provare la regolare autorizzazione, sull’irrilevanza del contraddittorio preventivo per questioni di rito attinenti all’ammissibilità, e sull’inapplicabilità nel giudizio di legittimità dell’art. 182 c.p.c. per sanare ex post il vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della necessaria e rituale deliberazione/autorizzazione dell’ente a conferire il mandato al difensore del libero foro, rilevando che dagli atti non emergeva la delibera specifica e motivata richiesta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 r.d.
La mancanza delle condizioni richieste dalla norma per il conferimento del mandato al libero professionista comporta il difetto del necessario ius postulandi e quindi l’inammissibilità dell’atto introduttivo/ricorso.
Non si applica alle questioni meramente processuali interne al giudizio di cassazione, come la validità della procura speciale conferita al difensore del libero foro.
Il previo contraddittorio non è necessario per questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità rilevabili d’ufficio, quando la parte diligente poteva prefigurarsele.
Non trova applicazione nel giudizio di legittimità per sanare il difetto di deliberazione/autorizzazione al conferimento del mandato difensivo.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
La declaratoria di inammissibilità per una questione di rito rilevabile d’ufficio non integra violazione del giusto processo, se la questione era prevedibile per la parte diligente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la legge richiede una specifica deliberazione dell’ente per il conferimento del mandato al difensore, la sua mancanza incide direttamente sulla validità del ius postulandi e determina l’inammissibilità del ricorso.
- In cassazione la Corte può verificare d’ufficio la regolarità della rappresentanza processuale e dell’atto introduttivo anche in assenza di eccezione della controparte, trattandosi di requisito processuale di ammissibilità.
- Le questioni di rito interne al giudizio di legittimità, ove riguardino requisiti formali prevedibili dalla parte diligente, non richiedono necessariamente il previo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
- L’art. 182 c.p.c. non consente, nel giudizio di cassazione, di sanare il difetto originario della deliberazione/autorizzazione necessaria al conferimento del mandato al difensore.
- Il principio del prospective overruling non opera quando l’orientamento applicato si pone in continuità con indirizzi giurisprudenziali consolidati e non determina un mutamento imprevedibile della regola processuale.
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