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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40267/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.), contestando la qualificazione giuridica della condotta (omessa tenuta delle scritture vs sottrazione/distruzione), la sussistenza del dolo specifico richiesto per l'occultamento e, in subordine, chiedendo il riconoscimento della prescrizione. Le censure denunciavano vizi di motivazione, travisamento probatorio (rilievi su cessazione attività, protesti, cessione fittizia di quote a soggetto irreperibile, silenzio verso il curatore) e la possibile diversa riconduzione alla fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi non manifestamente infondati e ha esaminato le questioni sul piano sostanziale. Pur condividendo la distinzione normativa fra la fattispecie di sottrazione/distruzione (dolo specifico) e quella della fraudolenta tenuta dei libri (dolo generico), la Corte ha ritenuto che i fatti accertati (assenza totale di documentazione contabile successiva al 31/10/2008, cessione fittizia di quote a soggetto irreperibile, subentro di un'attività analoga nei medesimi locali, comportamento sommerso e mancata produzione di spiegazioni al curatore) giustificassero la valutazione dei giudici di merito circa l'esistenza di una volontà fraudolenta. Tuttavia, non essendo i ricorsi manifestamente infondati, la Corte ha rilevato che, nel frattempo, è intervenuta la prescrizione del reato: calcolato il tempus commissi delicti dalla sentenza dichiarativa di fallimento (5/05/2010) e tenendo conto delle interruzioni, il termine massimo di prescrizione è decorso il 5/11/2022. Ne consegue che il reato ascritto agli imputati è estinto per prescrizione; la Corte prende atto dell'estinzione senza pronunciare l'innocenza degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Prevede due ipotesi alternative: sottrazione o distruzione delle scritture (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio/affari (richiede dolo generico). La Corte applica questa distinzione per qualificare la condotta contestata.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma collegata (bancarotta semplice) invocata dai difensori come possibile diversa ricaduta della condotta; la Corte verifica la corretta qualificazione sotto art. 216 ma ritiene non decisive le censure per mutare l'esito di merito.

  • art. 219, ultimo comma legge fallimentare

    Richiamato in merito ad attenuanti e trattamento della recidiva in sede di primo grado; la fattispecie e le attenuanti hanno influenzato il calcolo della pena e quindi la prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato se il ricorso non è manifestamente infondato; qui la Corte ha dichiarato intervenuta la prescrizione.

  • artt. 157 e 160 cod. pen.

    Norme utilizzate per determinare il termine massimo di prescrizione in relazione alla pena edittale e alle cause interruttive/sospensive; su questa base la Corte ha calcolato lo spirare del termine il 5/11/2022.

  • art. 627 cod. proc. pen. e art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamati nel processo e nei motivi di ricorso in relazione ai limiti di ammissibilità e decadenze procedurali; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • Distinguere sempre, nella bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n.2 l. fall.), tra: a) occultamento/sottrazione/distruzione delle scritture (configura occultamento con bisogno del dolo specifico, cioè la volontà di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) e b) tenuta fraudolenta dei registri che impedisce la ricostruzione (rientra nel dolo generico).
  • L'omessa totale disponibilità delle scritture (assenza di libri e documenti) può essere valutata come occultamento anche se descritta come "omessa tenuta", se dal contesto emerge la volontà di rendere impossibile l'accertamento e lo spoglio documentale.
  • Elementi fattuali concreti (cessazione effettiva dell'attività, trasferimento/riapertura nello stesso locale, cessione fittizia di quote a soggetto irreperibile, gestione sommersa, mancata risposta al curatore) rafforzano la ricostruzione del dolo fraudolento; il silenzio del responsabile verso il curatore ha valore probatorio ma da solo è generalmente insufficiente.
  • La qualificazione giuridica della condotta (art. 216 vs art. 217) dipende dall'esame della documentazione disponibile: se esistono libri esaminati ma fraudolentemente tenuti, si è nella seconda ipotesi; se non esistono libri o sono stati sottratti/occultati, si è nella prima con necessità di dolo specifico.
  • Il termine di prescrizione per reati fallimentari si calcola a partire dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento; vanno considerate le interruzioni (es. sentenze di primo grado) per determinare la scadenza effettiva. Anche se il ricorso non è manifestamente infondato, la Corte può rilevare d'ufficio la prescrizione a norma dell'art. 129 c.p.p.
  • Nelle impugnazioni, le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: eccezioni generiche o non specificamente dirette agli snodi decisivi della prova sono destinate a risultare inefficaci.

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