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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10573/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di una società cessionaria di immobili nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria di una società del gruppo originario. La creditrice chiedeva l'ammissione in prededuzione di somme per imposta di registro pagata in luogo della debitrice e, soprattutto, per danni all'immobile di Occhiobello. Il Tribunale di Bologna, in sede di opposizione allo stato passivo, ammetteva entrambe le voci, ritenendo non nulli i contratti di locazione stipulati tra le parti, non provata l'abusiva dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 e provato il danno mediante verbale di riconsegna, fotografie e perizia di parte, liquidandolo però in misura ridotta. La procedura in amministrazione straordinaria ricorreva per cassazione con cinque motivi: violazione delle norme sulla nullità per frode alla legge e per violazione di norme imperative, omesso esame di fatti decisivi relativi all'operazione di spin off immobiliare, violazione dell'art. 9 l. 192/1998, violazione degli artt. 113, 115 e 2697 c.c. in tema di prova del danno e utilizzabilità della perizia di parte; la resistente proponeva ricorso incidentale contestando la riduzione del danno al 50% e la motivazione della quantificazione, deducendo anche nullità per carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha corretto l'impostazione giuridica del Tribunale chiarendo che gli atti negoziali posti in essere in violazione di norme penali o comunque diretti a realizzare una distrazione patrimoniale possono essere nulli ex art. 1418 c.c.; tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, il giudice di merito avesse accertato in fatto che i contratti di locazione non avevano concorso alla distrazione del patrimonio, essendo la lesione già realizzata dalle pregresse operazioni societarie e dai provvedimenti assembleari. Tale accertamento fattuale non era stato censurato in modo idoneo in cassazione. Ha inoltre confermato che, per l'art. 9 l. 192/1998, mancava la prova della dipendenza economica e dell'assenza di alternative sul mercato. Quanto al danno all'immobile, ha ritenuto ammissibile l'utilizzo della perizia di parte, purché sorretta da ulteriori riscontri, e non sindacabile in cassazione la valutazione di merito che aveva ridotto il danno per il concorrente aggravamento imputabile alla resistente. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e sono stati posti gli ulteriori oneri del contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 111 l. fall.

    richiamato come titolo di ammissione del credito al passivo in prededuzione; sul punto non vi era contestazione decisiva.

  • art. 98 l. fall.

    norma processuale dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice.

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata per la pretesa frode alla legge; la Corte ribadisce che il contratto in frode a terzi non è nullo salvo violazione di norme imperative specifiche.

  • art. 1418 c.c.

    la Corte afferma che il contratto è nullo quando la stipulazione realizza direttamente il risultato vietato da norme imperative, anche penali, e non solo per il contenuto illecito.

  • art. 2423 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla rivalutazione degli immobili e ai bilanci; il profilo è stato trattato solo come parte della prospettazione di nullità dell'operazione complessiva.

  • art. 2426 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nell'operazione societaria.

  • art. 2433 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la dedotta distribuzione di utili non realmente conseguiti.

  • art. 2445 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la dedotta violazione della disciplina della riduzione del capitale.

  • art. 2626 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il divieto di restituzione dei conferimenti ai soci.

  • art. 9 L. 192/1998

    l'abuso di dipendenza economica richiede prova della posizione di dipendenza, dell'eccessivo squilibrio e della mancanza di reali alternative sul mercato; in mancanza, l'eccezione è infondata.

  • art. 696 c.p.c.

    richiamato come possibile accertamento tecnico preventivo, che secondo il Tribunale sarebbe stato il mezzo più opportuno per cristallizzare lo stato dei luoghi.

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato come possibile consulenza tecnica preventiva ai fini probatori e conciliativi.

  • art. 113 c.p.c.

    invocato nel ricorso principale per censurare la decisione sulla prova del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel ricorso principale per contestare l'utilizzo della perizia di parte come fonte di prova.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per denunciare asserita nullità del decreto per motivazione insufficiente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'obbligo di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in relazione al riparto dell'onere della prova del danno e della sua quantificazione.

  • art. 1227 c.c.

    utilizzato per ridurre il danno in ragione del possibile aggravamento causato dalla condotta della stessa danneggiata.

  • art. 360 c.p.c.

    sono i parametri di legittimità dedotti per violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il contratto non è nullo per il solo fatto che sia inserito in un'operazione pregiudizievole per i creditori; la nullità ex art. 1418 c.c. richiede che la stipulazione realizzi direttamente una violazione di norme imperative, anche penali, o un risultato espressamente vietato dall'ordinamento.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che un contratto non ha concorso alla distrazione patrimoniale, ma è rimasto estraneo alle pregresse operazioni societarie lesive, tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione apparente.
  • L'eccezione di nullità o inefficacia di un contratto per abuso di dipendenza economica richiede la prova positiva di una situazione di eccessivo squilibrio e della concreta impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti; senza tali elementi la domanda o l'eccezione non può essere accolta.
  • La consulenza o perizia di parte non ha, di per sé, valore probatorio pieno, ma può essere valorizzata dal giudice se trova conferma in ulteriori elementi oggettivi, come verbali di riconsegna e documentazione fotografica, nell'ambito del libero convincimento.
  • La valutazione del danno e dell'eventuale concorso colposo ex art. 1227 c.c. è tipicamente apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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