Cassazione Penale, Sentenza n. 40674/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso svolge tre censure: (1) sui capi A e B denuncia difetto/insufficienza di motivazione e travisamento delle conversazioni ambientali intercettate nella sala d'attesa della stazione dei Carabinieri, sostenendo l'inaffidabilità e l'incostanza del testimone oculare Luigi Romano e l'assenza di riscontri per l'identificazione dello sparatore; (2) sul capo A deduce illogicità nel ritenere distinto il reato di detenzione dell'arma rispetto a quello di porto, nonostante l'arma compatibile fosse stata rinvenuta nella disponibilità di un terzo (Mario D'Amore), per cui si chiedeva l'assorbimento; (3) sul capo C lamenta difetto di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per le minacce ai danni di Di Sarno e Fraiello e l'assenza di risposta della Corte territoriale a questo specifico rilievo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi sollecitassero in realtà una rivalutazione del materiale probatorio — sindacabile in Cassazione solo se sussiste un travisamento incontestabile della prova — mentre la motivazione dei giudici di merito è stata considerata lineare e completa nel valutare le dichiarazioni delle vittime e delle conversazioni intercettate, nonché gli elementi di riscontro (riconoscimento fotografico e frequentazioni). Quanto al secondo motivo la Corte lo ha giudicato aspecifico e manifestamente infondato: non risultava dimostrata la contemporaneità tra detenzione e porto necessaria per l'assorbimento, né era stato fornito dall'imputato un preciso quadro temporale che contraddicesse la logica della anteriorità della detenzione rispetto al porto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 583 n.1) c.p. e art. 585 c.p.
Gli artt. relativi alle lesioni aggravate sono stati invocati per il capo B; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità sulla base delle dichiarazioni e del quadro probatorio, con valutazione non censurabile in Cassazione.
La norma sulla minaccia aggravata è stata applicata al capo C; la Corte ha ritenuto esistente un "nucleo comune e convergente" nelle dichiarazioni delle vittime idoneo a provare la responsabilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite alla motivazione nella esposizione dei motivi: la Corte ricorda che il ricorso deve esporre i motivi nei limiti necessari per la decisione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6722/2017; Sez. 1, n. 27343/2021)
Richiamati principi secondari: (i) in Cassazione la valutazione delle prove è sindacabile solo se sussiste travisamento della prova definito e decisivo; (ii) il delitto di porto assorbe la detenzione per continenza solo se la detenzione inizia contestualmente al porto e se è provato che l'arma non era stata detenuta anteriormente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti come un nuovo giudice: le censure che in sostanza chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo travisamento manifesto e decisivo della prova.
- Le affermazioni contraddittorie o contradditorie di un testimone possono essere comunque ritenute attendibili se il giudice del merito individua nel complesso dichiarativo un "nucleo convergente" e fornisce motivazioni puntuali che collegano le dichiarazioni ad elementi di riscontro.
- Per ottenere l'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto occorre dimostrare la contemporaneità dell'inizio della detenzione con il porto e l'assenza di precedente detenzione; in mancanza di allegazioni o prove specifiche sul profilo temporale, il giudice può ritenere la detenzione anteriorità logica al porto.
- Le censure generiche o non confrontate con il contenuto reale della sentenza impugnata rischiano di essere giudicate aspecifiche e inammissibili: il rimedio va motivato rispetto ai passaggi decisivi della motivazione di merito.
- Le intercettazioni e le conversazioni ambientali possono costituire elemento decisivo se non travisate e se inserite in un quadro probatorio complessivo che ne confermi l'attendibilità (riconoscimenti, riscontri investigativi, contesto).
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