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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38331/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di sequestro probatorio (copia forense del telefono cellulare e caselle e-mail/e-cloud) deducendo: (1) inosservanza degli artt. 253 e 260 c.p.p. per carenze nella conservazione, nella genuinità e nella catena di custodia della copia forense (mancanza di verbale di estrazione e mancanza di indicazioni sulle modalità di custodia dal momento dell'estrazione fino al 14/4/2025); (2) violazione degli artt. 253 e 275, comma 2, c.p.p. per difetto del principio di proporzionalità e adeguatezza in quanto il sequestro sarebbe stato meramente esplorativo e indiscriminato (assenza di criteri di selezione, mancata delimitazione temporale dei dati, insufficiente motivazione sul perché fosse necessaria l'acquisizione omnicomprensiva dei dati).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato soprattutto sul vizio di proporzionalità. Ha ritenuto che il decreto di sequestro non forniva adeguata motivazione sulle ragioni per un'acquisizione estesa e omnicomprensiva né indicava criteri di selezione, perimetrazione temporale dei dati e tempi ragionevoli per la selezione e la restituzione dei dati non pertinenti. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro probatorio e ha disposto la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, inclusa la copia integrale dei dati informatici. La Corte non ha affrontato nel merito le censure sulla conservazione e sulla documentazione dell'estrazione in quanto l'accoglimento sul profilo della proporzionalità è stato decisivo.

Norme richiamate

  • art. 326, terzo comma, cod. pen.

    Norma relativa alla fattispecie penale per la quale è stata iscritta la nuova notizia di reato; citata in relazione al titolo dell'indagine che ha motivato il nuovo decreto di sequestro.

  • art. 323 cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui era stato disposto il primo sequestro (9/2/2024); utilizzata per ricondurre la storia processuale dei sequestri e per evidenziare l'identità del materiale sequestrato.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Il decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione adeguata in ordine alla finalità probatoria e alla strumentalità del bene rispetto all'accertamento: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione specifica anche quando si sequestra materiale informatico.

  • art. 260, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle modalità di conservazione e custodia del materiale sequestrato; la difesa lamentava lacune nella documentazione della conservazione della copia forense.

  • art. 275, comma 2 e comma 3, cod. proc. pen.

    Principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; la Corte ha applicato questi principi al sequestro probatorio di dati informatici, affermando che la misura deve essere proporzionata quantitativamente, qualitativamente e temporalmente.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato come presidio costituzionale della tutela della proprietà: il sequestro deve bilanciare ragioni di interesse pubblico e sacrificio del diritto di proprietà dell'interessato.

  • Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 1

    Richiamato come parametro convenzionale che impone motivazione e bilanciamento per le misure che incidono sulla proprietà.

  • art. 8 CEDU

    Tutela della vita privata e familiare: la Corte ha sottolineato l'impatto invasivo del sequestro di dispositivi elettronici sulla riservatezza e il profilo di proporzionalità richiesto.

  • art. 5, parr. 3 e 4, Trattato sull'Unione europea

    Richiamato per sottolineare il principio di proporzionalità quale canone europeo che limita le ingerenze nei diritti fondamentali.

  • artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamate a supporto del principio di proporzionalità e della tutela dei diritti fondamentali coinvolti dall'intervento probatorio sui beni e sui dati personali.

  • artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati per evidenziare la protezione della vita privata e dei dati personali e la necessità di contemperare tali diritti con le esigenze probatorie.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici/devices deve rispettare il principio di proporzionalità: la misura dev'essere adeguata, necessaria e non eccedente rispetto allo scopo probatorio.
  • Il decreto di sequestro deve motivare in modo specifico perché è necessaria un'acquisizione estesa e omnicomprensiva oppure indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico.
  • È necessario giustificare l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse se essa è sensibilmente diversa dai confini temporali dell'imputazione provvisoria, e fissare tempi ragionevoli per l'operazione di selezione con restituzione dei dati non pertinenti.
  • La proporzionalità e l'adeguatezza del vincolo reale possono essere dedotte e censurate già in sede di riesame; non si tratta di mera questione esecutiva.
  • L'acquisizione indiscriminata e massiva di dati (messaggi, mail, foto ecc.) senza criteri selettivi costituisce sequestro meramente esplorativo e può portare all'annullamento e alla restituzione anche delle copie forensi dei dati.
  • Oltre alla motivazione, è opportuno curare la documentazione della catena di custodia e delle modalità di conservazione della copia forense per ridurre contestazioni sulla genuinità e integrità dei dati.
  • Nel bilanciamento tra esigenze investigative e diritti fondamentali (proprietà, riservatezza, segreto della corrispondenza) il giudice deve modellare e graduare il vincolo reale anche nel corso della sua efficacia, modulandone portata e durata in rapporto alle esigenze emergenti.
  • Se il sequestro è dichiarato illegittimo per difetto di proporzionalità, la restituzione deve riguardare non solo i supporti materiali ma anche i dati estrapolati e le copie informatiche acquisite.

Testo integrale

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