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Sentenza

Sentenza n. 6756/2022 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, resa tra le parti in forma semplificata, che ha respinto il ricorso, integrato dai successivi due motivi aggiunti, proposti dall’odierno appellante, -OMISSIS-, contro: dell’avviso -OMISSIS-, relativo alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché del calendario della prova stessa, del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Bari – di qui in avanti, per brevità, l’Azienda – per 60 posti di collaboratore professionale sanitario “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, e ciò nella parte in cui il ricorrente in prime cure non risulta ammesso allo svolgimento di tale prova; del precedente avviso -OMISSIS-, relativo alla pubblicazione del primo elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova orale e del calendario della prova stessa, inizialmente fissato per le giornate -OMISSIS-; del verbale -OMISSIS- e degli elenchi anonimi e nominativi ivi allegati dei risultati della prova pratica, nella parte in cui risulta che il ricorrente non ha superato tale prova e non è stato ammesso alla successiva prova orale; del questionario 2 - cod. A della prova pratica -OMISSIS-, nella parte relativa al quesito n. 9; della griglia di correzione della prova pratica, sempre nella parte relativa al quesito n. 9; della scheda di risposta della prova pratica, ancora nella parte relativa al quesito n. 9; ove occorra, degli atti adottati dalla commissione di concorso nelle sedute -OMISSIS-, come indicati nel verbale -OMISSIS-; nonché la deliberazione -OMISSIS-, con cui si è disposta l’approvazione dei verbali e la graduatoria finale dei concorrenti, con conseguente nomina dei 60 vincitori del concorso, nonché, appunto, i presupposti verbali (-OMISSIS-). la deliberazione del Direttore generale -OMISSIS-, avente ad oggetto “Immissione in ruolo dei vincitori – scorrimento graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori 59 unità”, censurandone la legittimità con ulteriori notazioni critiche al quesito, che non avrebbe attenuto “alle modalità (“come”) di realizzazione di un campione elementare nel campionamento dinamico, bensì alla quantità (“almeno”, con un chiaro avverbio, appunto, di quantità inteso nel senso di “quantomeno”) da prelevare per la realizzazione di campioni elementari”.

Giustizia amministrativa202110061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale per mancato superamento della prova pratica, con contestazione del quesito n. 9 del questionario e dei successivi atti di approvazione della graduatoria, nomina dei vincitori e scorrimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato aveva impugnato gli avvisi di ammissione alla prova orale nella parte in cui non era incluso, gli esiti della prova pratica, il quesito n. 9 del questionario 2, la relativa griglia e scheda di risposta, nonché gli atti successivi di approvazione della graduatoria e di scorrimento. Il bando richiedeva almeno 14/20 nella prova pratica; il candidato sosteneva che il quesito n. 9 fosse ambiguo e privo di una risposta corretta, perché la domanda chiedeva la quantità minima da prelevare per realizzare campioni elementari nel campionamento dinamico, mentre la risposta A indicata dalla commissione come esatta riguardava il rapporto tra i fori di una sonda Knobbe e i campioni elementari e non forniva alcun valore quantitativo. Deduceva violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ed eccesso di potere per erronea applicazione del bando, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. In appello censurava inoltre la sentenza del TAR per non avere considerato che la risposta alla domanda di riserva, correttamente fornita, poteva sostituire il quesito contestato senza modificare la soglia prevista dal bando, e contestava l’affermazione che il sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico-scientifiche fosse precluso. L’ASL aveva eccepito la mancata integrità del contraddittorio in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione dell’ASL sulla mancata integrità del contraddittorio: dopo la notificazione dell’appello per pubblici proclami nessun controinteressato si era costituito per contestare la mancata partecipazione al primo grado e l’ordinanza che l’aveva disposta non era stata impugnata o assoggettata a istanza di revoca; non occorreva quindi annullare la sentenza e rinviare al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Ha accolto entrambi i motivi d’appello. Sul primo, ha rilevato che il TAR aveva omesso di considerare la domanda di riserva, correttamente risposta dal candidato: la sostituzione del quesito n. 9 con tale domanda conservava la soglia di 14/20 fissata dal bando e non comportava una modifica della lex specialis. Sul secondo, ha escluso che la discrezionalità tecnica sottragga al sindacato giurisdizionale la correttezza dell’applicazione delle regole scientifiche e tecniche. La verificazione ha confermato che le risposte B e C erano errate e che anche la risposta A, scelta dalla commissione, era confondente e contraddittoria: non indicava alcun numero minimo, mentre il quesito chiedeva quanti prelievi effettuare. La formulazione era quindi ambigua e fuorviante e non permetteva di individuare una sola risposta incontestabilmente corretta. Il fatto che il candidato avesse scelto la risposta C, errata, non sanava l’illegittimità del quesito. Il quesito è stato espunto e sostituito con la domanda di riserva, alla quale il candidato aveva risposto correttamente; il Consiglio ha riformato la sentenza del TAR, annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse e disposto l’ammissione del candidato alla prova orale. Spese del doppio grado compensate; a carico dell’ASL le spese di verificazione, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, e il rimborso del contributo unificato per il primo grado, i motivi aggiunti e l’appello.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    sicché può ritenersi superata la questione della mancata integrazione del contraddittorio nel primo grado del giudizio, evitandosi così, anche per economia di giudizio e ragionevole durata del processo, l’annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., per violazione del contraddittorio.

    La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado non impone annullamento e rinvio quando, nelle circostanze considerate, la questione risulta superata e nessun controinteressato costituito ha contestato la mancata partecipazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Con l’ordinanza -OMISSIS- il Collegio ha accolto la domanda cautelare dell’appellante, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha disposto la notificata dell’appello per pubblici proclami e, sul piano istruttorio, ha disposto una verificazione in ordine alla contestata correttezza del quesito n. 9, rinviando la causa a nuova udienza pubblica successiva a tale incombente istruttorio.

    La disposizione è menzionata per l’accoglimento della domanda cautelare in appello e per la contestuale prosecuzione del giudizio con gli incombenti indicati; il testo non sviluppa un’ulteriore interpretazione della norma.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    il ricorrente, in particolare, ha premesso che a valle dello svolgimento delle prove sono pervenute alcune contestazioni, segnatamente riguardanti il quesito n. 9 della prova pratica, oggetto della nota -OMISSIS-, con cui -OMISSIS- ha chiesto che tale quesito fosse annullato in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990 e che, per effetto dello stralcio, di essere ammesso «alla prova orale in virtù del superamento della soglia minima di sufficienza prevista dal bando».

    La norma è riportata quale base dell’istanza di autotutela presentata dal candidato; la decisione non ne formula una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • Nei concorsi con prove a risposta multipla, la domanda deve essere formulata in modo chiaro e non ambiguo e deve consentire di individuare una sola risposta indubitabilmente esatta; è illegittimo un quesito che, per contraddizione tra il contenuto della domanda e le opzioni, non permetta al candidato di riconoscere una risposta corretta.
  • La discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice non esclude il sindacato del giudice amministrativo sulla correttezza dell’applicazione delle regole scientifiche e tecniche, né consente di formulare quesiti confondenti che obblighino il candidato a scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • Quando un quesito illegittimo può essere sostituito con una domanda di riserva prevista dalla prova e correttamente risposta dal candidato, la sostituzione non altera la lex specialis se conserva la soglia minima di superamento fissata dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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