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Sentenza

Sentenza n. 847/2022 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima) n. 0-OMISSIS-/2021, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202101296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di riesame e di iscrizione nella white list, con contestuali informative antimafia interdittive, del 20 gennaio 2017 e del 23 settembre 2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto l'iscrizione nella white list della Prefettura di Messina. La prima istanza era stata respinta per la coincidenza tra la sede legale della società e la residenza di una socia, nonché per la coabitazione di quest'ultima con il padre, gravato da precedenti penali e di polizia. Il provvedimento non era stato impugnato. Successivamente la società aveva chiesto il riesame, deducendo il venir meno degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico negativo, tra cui la cessazione della coabitazione, il trasferimento della sede legale e l'assoluzione definitiva del padre in uno dei procedimenti penali richiamati. La Prefettura aveva nuovamente negato l'iscrizione e adottato informativa interdittiva il 20 gennaio 2017 e, a seguito di una nuova istanza di riesame dell'8 aprile 2020, il 23 settembre 2020. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. La società ha dedotto, in appello, anzitutto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e l'omesso contraddittorio procedimentale nei procedimenti di riesame; inoltre, l'inadeguatezza della motivazione dei dinieghi, fondata su vicende penali e frequentazioni risalenti del padre delle socie, nonché l'omessa considerazione delle sopravvenienze rappresentate nell'istanza di aggiornamento.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo i ricorsi di primo grado e annullando i provvedimenti prefettizi del 20 gennaio 2017 e del 23 settembre 2020, salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. Il Collegio ha affermato che, decorso il periodo di validità annuale dell'informazione antimafia, il soggetto interdetto può chiedere il riesame alla luce delle circostanze sopravvenute e che, trattandosi di un'istanza di parte diretta a ottenere una nuova valutazione, l'interesse legittimo assume natura pretensiva e trova applicazione l'art. 10-bis l. 241/1990. La partecipazione procedimentale è necessaria quando l'istanza sia adeguatamente motivata e indichi il venir meno degli elementi indiziari originari o nuovi fatti idonei a incidere sul giudizio prognostico. Nel caso concreto, la cessazione della coabitazione, il trasferimento della sede legale, l'assenza di cause ostative a carico delle socie e l'assoluzione definitiva del padre erano elementi suscettibili di ponderazione e tali da rendere utile il contraddittorio. L'omissione della comunicazione dei motivi ostativi ha quindi viziato entrambi i provvedimenti. Le ulteriori censure sulla motivazione sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La preventiva comunicazione degli elementi ostativi consente l'instaurazione di un contraddittorio procedimentale tra amministrazione e destinatario del provvedimento.

    La comunicazione dei motivi ostativi si applica anche al procedimento instaurato su istanza di riesame di un'informazione antimafia interdittiva, quando l'istanza prospetti in modo adeguato il venir meno degli indizi originari o nuove circostanze rilevanti. Il contraddittorio deve consentire all'amministrazione di valutare i contributi informativi del privato prima dell'adozione del provvedimento finale.

  • art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011

    L'informazione antimafia ha una validità limitata di dodici mesi.

    La scadenza annuale non determina automaticamente la cessazione degli effetti dell'interdittiva, ma impone una verifica della persistenza attuale delle circostanze poste a suo fondamento, consentendo all'interessato di sollecitare il riesame sulla base delle sopravvenienze.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa richiamata per l'istanza di riesame e aggiornamento dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    L'assenza di cause ostative a carico delle socie è indicata tra gli elementi sopravvenuti che la Prefettura avrebbe dovuto ponderare nel riesame.

  • d.P.C.M. 18 aprile 2013

    È richiamato quale disciplina dell'iscrizione nell'elenco della white list prefettizia.

Massime di principio

  • Decorso il periodo di validità annuale dell'informazione antimafia interdittiva, l'interessato è legittimato a chiedere il riesame del provvedimento sulla base delle circostanze sopravvenute; la Prefettura deve verificare l'attualità e la persistenza degli elementi posti a fondamento del precedente giudizio prognostico.
  • Nel procedimento instaurato su istanza di riesame di un'informazione antimafia interdittiva trova applicazione l'art. 10-bis l. 241/1990, quando l'istanza sia adeguatamente motivata e indichi fatti nuovi o il venir meno degli indizi originari potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione prefettizia.
  • L'omessa comunicazione dei motivi ostativi è illegittima quando priva l'interessato della possibilità di rappresentare elementi suscettibili di incidere concretamente sull'esito del riesame, anche se l'amministrazione esercita poteri connotati da esigenze di prevenzione antimafia.
  • Il carattere temporaneo della valutazione prefettizia antimafia impedisce che il rischio di infiltrazione venga cristallizzato indefinitamente sulla base di circostanze non più attuali; il riesame deve essere riferito a minacce reali e presenti, non soltanto a pericoli ipotetici o pregressi.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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