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Sentenza

Sentenza n. 8644/2022 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) del 3 febbraio 2015, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa201506335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, del 3 febbraio 2015, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dagli eredi iure hereditatis per la patologia e la morte del militare, asseritamente causate dall’esposizione a sostanze nocive durante il servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi chiedevano il risarcimento iure hereditatis dei danni che il militare avrebbe subito contraendo un linfoma di Hodgkin e affrontando lucidamente l’approssimarsi della morte, patologia e decesso che assumevano causalmente collegati all’esposizione non protetta a uranio impoverito, agenti chimici e altri fattori fisici durante il servizio nei Balcani. Il TAR aveva respinto la domanda per mancata prova del nesso causale, ritenendo non decisivo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, fondato su presupposti diversi dall’esposizione a uranio impoverito. Con un unico motivo d’appello gli eredi hanno contestato la ricostruzione dei luoghi e delle attività di servizio, sostenendo che il militare avesse operato anche sul fronte del Kosovo e producendo un attestato di presenza qualificata; hanno inoltre richiamato la relazione tecnica di parte e la decisione del Tribunale ordinario di Cagliari, nonché dedotto che il rischio di esposizione sussistesse anche nei poligoni sardi. In memoria hanno contestato l’applicazione dell’onere probatorio pieno in luogo del metodo acquisitivo e invocato documenti e giurisprudenza sopravvenuti, inclusa un’ordinanza della Cassazione relativa alla distinta domanda iure proprio.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ribadito che, nell’azione risarcitoria, spetta al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, compresi il nesso causale tra condotta dell’amministrazione ed evento e l’effettività del danno; l’art. 2697, primo comma, c.c. opera pienamente, senza il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Nel caso concreto non è stata provata la circostanza costitutiva dell’esposizione, ossia l’impiego del militare in scenari bellici caratterizzati dall’uso di munizioni all’uranio impoverito. La documentazione, compreso il foglio matricolare, attestava il servizio in altri territori e periodi; la presenza in FYROM durante le operazioni NATO non dimostrava l’impiego in Kosovo, nel quale le prime unità entrarono il 12 giugno 1999. La relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta menzionava l’uso di tali munizioni soltanto in un diverso territorio. L’attestato prodotto dagli appellanti era spiegato dalla partecipazione alle operazioni NATO in FYROM e non risultava smentita la nota dello Stato Maggiore dell’Esercito. Anche la pronuncia della Cassazione richiamata dagli appellanti riferiva che la Corte d’appello aveva escluso l’impiego del militare in Kosovo o in altri territori in cui fosse comprovato l’uso di munizionamento all’uranio impoverito. La deduzione relativa ai poligoni sardi è stata ritenuta estranea al thema probandum, non essendo stato allegato che il militare vi avesse prestato servizio; introdurla come fatto costitutivo avrebbe comunque comportato un inammissibile mutamento della causa petendi. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2697, primo comma, c.c.

    ciò, in quanto nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell’art. 2697 comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento.

    Nell’azione risarcitoria il danneggiato deve provare pienamente i fatti costitutivi della pretesa, incluso il nesso causale e l’effettività del danno; non si applica il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

Massime di principio

  • Nell’azione di responsabilità per danni contro la pubblica amministrazione, il danneggiato ha l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, inclusi la condotta commissiva od omissiva, il nesso causale con l’evento e l’effettività del danno; il principio dispositivo opera pienamente e non è temperato dal metodo acquisitivo tipico dell’azione di annullamento.
  • La prova del fatto costitutivo della domanda risarcitoria non è raggiunta quando la documentazione disponibile attesta circostanze incompatibili con l’esposizione al fattore di rischio dedotto e le allegazioni della parte non dimostrano il contrario.
  • In appello non può essere introdotto un diverso fatto costitutivo principale rispetto a quello allegato in primo grado; una deduzione fattuale nuova, che modifichi la causa petendi, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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