Cassazione Civile, Ordinanza n. 04240/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica emesso dall'amministrazione finanziaria nei confronti della società contribuente. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva accolto il ricorso della società; in appello la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'esito favorevole al contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nel corso del giudizio di legittimità la società controricorrente ha depositato documentazione attestante la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex art. 5 L. n. 130/2022, nonché il pagamento integrale delle somme dovute. La società ha chiesto pertanto la declaratoria di estinzione del processo per perfezionamento della definizione agevolata.
La decisione
La Corte, preso atto della documentazione relativa alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento effettuato, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha rilevato che la controversia rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1, L. n. 130/2022, poiché l'amministrazione finanziaria era risultata soccombente in entrambi i gradi di merito, e che risultava provato il perfezionamento della definizione agevolata. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo il comma 5 della medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 5 L. 31 agosto 2022, n. 130
comma 1; comma 5; comma 7; comma 12
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione si applica anche al caso in cui l'amministrazione finanziaria sia soccombente in entrambi i gradi di merito; il perfezionamento richiede la documentazione del pagamento dovuto e, decorso il termine previsto senza istanza di trattazione, il processo deve essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale norma per rappresentare l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e chiedere la declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- Quando sopravviene la prova del perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del ricorso nel merito.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022, rileva che la parte pubblica sia risultata soccombente in entrambi i gradi di merito.
- Il perfezionamento della definizione agevolata deve risultare da idonea documentazione attestante sia la domanda sia l'integrale pagamento delle somme dovute.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
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