Cassazione Penale, Ordinanza n. 10955/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola ritualmente presentata, e ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte nell'interesse del condannato, rilevando che questi era stato condannato per reati in danno della moglie, che non risultava provata l'asserita riconciliazione tra i coniugi e che non aveva ancora fruito di permessi premio, sicché non era ancora possibile apprezzarne l'affidabilità esterna e l'avvio di un serio processo di risocializzazione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti, in due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen., nonché la mancata considerazione della relazione di sintesi. Prima della decisione è però intervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa via PEC.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge, in relazione alla valutazione delle misure alternative richieste.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge, connesso alla domanda di affidamento in prova al servizio sociale.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia rituale al ricorso determina la causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rituale rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta congrua.
- In presenza di domanda di affidamento in prova o detenzione domiciliare, il giudice di sorveglianza può valorizzare, ai fini della prognosi trattamentale, l'assenza di elementi idonei a dimostrare la stabilizzazione del percorso rieducativo e l'affidabilità esterna del condannato.
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