Cassazione Penale, Sentenza n. 30269/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena: si censura per vizio di motivazione e violazione delle norme sugli estremi per la concessione della sospensione (art. 163, 164 e 168 cod. pen.) e sulle modalità di revoca (art. 674 cod. proc. pen.). Il ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva revocato il beneficio basandosi solo sulla plurima concessione, senza verificare che, anche cumulando le condanne, non fossero superati i limiti di legge; non aveva accertato se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio né l'eventuale estinzione dei reati; inoltre lamentava omissioni circa il possibile bis in idem tra due provvedimenti aventi la stessa data di commissione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la legittimità della revoca. Ha ritenuto che il ricorrente avesse ricevuto la sospensione condizionale della pena per tre volte e che il beneficio non possa essere concesso più di due volte ai sensi dell'art. 164, comma quarto. La Corte ha precisato che, ove il beneficio sia stato accordato oltre il limite delle due volte, la revoca in sede esecutiva è obbligatoria anche se la causa ostativa sia intervenuta in un momento successivo o fosse non rilevabile dal giudice di cognizione al momento della concessione; di conseguenza la verifica se i precedenti ostativi risultassero documentalmente noti al giudice della cognizione non assume, nei casi di superamento numerico del limite, rilievo impeditivo della revoca. Ha inoltre ritenuto inammissibile per genericità il profilo relativo al presunto bis in idem.
Norme richiamate
la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163
La Corte interpreta la norma nel senso che il beneficio non può essere concesso più di due volte; la revoca è legittima quando il limite è superato, indipendentemente dal fatto che la causa ostativa sia divenuta definitiva successivamente o fosse nota al giudice che aveva concesso il beneficio.
Usata come parametro dei limiti massimi di pena che consentono la concessione cumulata del beneficio; dove la pena complessiva non supera i limiti di art. 163 la sospensione può essere compatibile, ma il superamento numerico delle concessioni prevale nella fattispecie esaminata.
"la sospensione condizionale della pena è ... revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative"
Stabilisce il potere/dovere di revoca quando la sospensione è stata concessa in violazione del divieto delle ripetute concessioni; la revoca può essere disposta in sede esecutiva.
Norma procedurale che disciplina la competenza e le modalità per le istanze in sede di esecuzione (chiamata in relazione alla richiesta di revoca della sospensione condizionale).
art. 666, comma 5 cod. proc. pen.
Riferita ai poteri istruttori del giudice dell'esecuzione per acquisire d'ufficio documentazione e fascicoli dei procedimenti precedenti; in generale impone al giudice di verifica ex actis quando necessario, salvo che il caso presenti un'evidente violazione numerica del divieto di cui all'art. 164.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di cassazione per violazione di legge (vizio di motivazione e violazione delle norme citate).
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di due volte: se il beneficio è stato concesso oltre tale limite la revoca in sede esecutiva è legittima e spesso obbligatoria.
- Il giudice dell'esecuzione, davanti a una richiesta di revoca, ha l'onere di verificare gli ostativi risultanti dagli atti e può acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione (art. 666, comma 5), ma quando il caso è di chiaro superamento numerico del limite delle concessioni la valutazione sulla conoscenza documentale del giudice di cognizione non impedisce la revoca.
- Se la revoca si basa su una presunta violazione del divieto numerico di ripetute concessioni, non è necessario che la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che originariamente concesse il beneficio.
- Le doglianze circa il bis in idem richiedono una prospettazione dettagliata e documentata: mere affermazioni sulla coincidenza della data di commissione sono generiche e inammissibili.
- In valutazioni simili occorre sempre controllare se, cumulando le pene come previsto dall'art. 163, la nuova concessione resterebbe compatibile: se la pena cumulata rientra nei limiti, la concessione può essere legittima; ma il limite numerico delle due concessioni può prevalere ove applicabile.
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