Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45507/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di tentata estorsione aggravata (minaccia da piu' persone riunite, metodo mafioso e finalita' di agevolazione mafiosa) in relazione alla richiesta di denaro per l'aggiudicazione di un appalto. Le censure principali riguardavano la carenza e la contraddittorieta' della motivazione, la mancata valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento (in particolare la testimonianza della Scaffidi che indicava finalita' corruttive e non estorsive), l'assenza di prove circa la minaccia e l'aggravante mafiosa, l'erronea qualificazione giuridica degli elementi come estorsione anziche' truffa o tentativo di corruzione, la mancata esplorazione delle ipotesi di reato impossibile o di desistenza volontaria, e contestazioni sulle statuizioni civili, la recidiva e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi principali relativi alla violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per carenze motivazionali: ha concluso che la Corte di appello, in sede di rinvio, ha riprodotto in gran parte la stessa argomentazione gia' censurata dalla Cassazione senza fornire adeguata e puntuale confutazione delle obiezioni (in particolare mancata considerazione delle dichiarazioni rese nel dibattimento e dell'assenza di riscontri sulla prospettazione del pagamento a favore di terzi ritenuti collegati a contesti mafiosi). Ne e' conseguito l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Lo Re e Di Bella in ordine al capo A) (tentata estorsione aggravata) e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio che colmi le lacune di motivazione e proceda a nuova valutazione del compendio probatorio. I residui motivi (ruolo marginale della Di Bella, aggravante persone riunite, trattamento sanzionatorio ecc.) sono stati rimessi al nuovo giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione rafforzata; la Corte di rinvio deve compiere un nuovo esame del materiale probatorio ma non puo' riproporre gli stessi argomenti logici gia' ritenuti viziati dalla Cassazione

  • legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 7) / art. 416-bis c.p.

    art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416-bis.1 cod. pen.)

    Aggravante per fatti commessi in favore o per agevolare un'associazione mafiosa; la sentenza richiede prova adeguata che il fatto sia stato commesso per agevolare l'associazione mafiosa

  • art. 49 c.p.

    Rinvio alle nozioni di reato impossibile e di desistenza volontaria; la Corte ha richiamato la necessita' di valutare se il fatto fosse realizzabile o se vi sia stata desistenza

  • art. 629 c.p.

    secondo comma dell'art. 629 cod. pen.

    Prevede aggravanti per il reato di estorsione, tra cui l'azione compiuta da piu' persone riunite; va provata la condotta congiunta e la percezione di un'azione comune da parte delle vittime

  • art. 640, comma 2, n. 2 c.p.

    Distinzione tra truffa aggravata (vessatoria) e estorsione: la truffa prospetta un danno possibile/indiretto, mentre l'estorsione richiede un pericolo reale attribuibile all'agente

  • art. 56 c.p.

    Istituto della desistenza attiva; la Cassazione ha richiamato la necessita' di considerare se il comportamento si sia interrotto in modo da escludere la consumazione del reato

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla per carenze di motivazione, il giudice di rinvio deve compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio senza riproporre gli stessi argomenti gia' censurati; la nuova decisione deve contenere risposte puntuali ai rilievi di legittimità.
  • Per distinguere estorsione da truffa o corruzione occorre valutare la natura del pericolo prospettato: l'estorsione richiede una minaccia reale attribuibile all'agente; se il danno e' prospettato come possibile o dipendente da terzi, puo' trattarsi di truffa o di un accordo corruttivo.
  • L'aggravante 'per agevolare l'associazione mafiosa' richiede elementi di prova specifici e non puo' risultare da semplici allusioni o da meri riferimenti a presunte connessioni mafiose; l'accertamento deve emergere dal complesso probatorio.
  • Le dichiarazioni rese in dibattimento e le eventuali rinnovazioni istruttorie hanno rilievo decisivo: contraddizioni, reticenze o finalita' corruttive dichiarate dalle parti offese devono essere analizzate e motivate specificamente dal giudice.
  • La responsabilita' per attivita' svolte tramite intermediari va comprovata: bisogna dimostrare il coinvolgimento operativo e la responsabilita' diretta o la strategia coordinata, specie quando si addebita l'aggravante delle persone riunite.
  • In sede civile (risarcimento) la quantificazione del danno dipende dalla prova del reato e dal suo effettivo compimento o tentativo; se il reato non e' definitivamente accertato, la condanna civile richiede motivazione accurata.
  • La recidiva e altre circostanze soggettive vanno determinate con riferimento temporale preciso: un precedente sopravvenuto rispetto al fatto contestato puo' escludere la recidiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.