Cassazione Penale, Ordinanza n. 25184/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, per la violazione dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, conv. con l. n. 48/2017, come modificato dall'art. 21 del d.l. n. 113/2018, conv. con l. n. 132/2018. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il provvedimento del questore recante il divieto di accesso sarebbe stato adottato in difetto dei presupposti normativi e con motivazione generica; da ciò avrebbe dovuto discendere la disapplicazione dell'atto amministrativo e, quindi, l'insussistenza del reato contestato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando però in modo non specifico l'apprezzamento sfavorevole fondato sui precedenti penali e sulle plurime violazioni di provvedimenti amministrativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato e comunque inammissibile il primo motivo, rilevando che il giudice di merito aveva congruamente valorizzato la motivazione del questore sulle ragioni del divieto e sul pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché generico, non essendo stati indicati elementi concreti idonei a sostenere la richiesta di attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
Norma incriminatrice richiamata quale base del divieto di accesso contestato; la Corte considera decisiva la legittimità del provvedimento del questore ai fini della configurabilità della violazione.
art. 21, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113
Disposizione modificativa della disciplina richiamata nel capo di imputazione.
Legge di conversione del d.l. n. 14/2017 richiamata nel titolo di reato.
Legge di conversione del d.l. n. 113/2018 richiamata nel titolo di reato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contesta la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato è inammissibile se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e non illogica sui presupposti e sulle ragioni del divieto.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una mera contestazione assertiva della motivazione del provvedimento amministrativo, quando la sentenza impugnata abbia già spiegato le ragioni del pericolo per la sicurezza e per l'ordine pubblico.
- La richiesta di attenuanti generiche è inammissibile per genericità quando il ricorrente non indichi specifici elementi di fatto idonei a superare la valutazione sfavorevole compiuta dai giudici di merito, specie se basata su precedenti penali e reiterate violazioni di provvedimenti amministrativi.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre doglianze non specifiche o già confutate con motivazione congrua, la Corte può dichiararlo inammissibile con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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