Cassazione Penale, Sentenza n. 41726/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contestando: 1) la violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto non prescritte le condotte di diffamazione più risalenti (sosteneva che alcuni episodi fossero già prescritti alla data della sentenza d'appello); 2) l'erronea attribuzione delle condotte all'imputato (contestava la responsabilità per le pubblicazioni sul web).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta l'infondatezza: il primo episodio contestato risale al 12/09/2015 e, secondo la giurisprudenza richiamata, la diffamazione tramite web è reato istantaneo che prescrive decorrendo dal momento della pubblicazione; pertanto il termine ordinario di prescrizione sarebbe spirato il 12/03/2023, data successiva alla sentenza impugnata (2/11/2022), anche tenendo conto della sospensione processuale di 403 giorni. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e reiterativo, privo di confronto critico con le argomentazioni della Corte d'appello (l'imputato non ha mai negato di essere l'autore né fatto valere l'ipotesi di accesso da parte di ignoti). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Si ricorda che in sede d'appello era stata assolta la parte relativa al reato di minaccia e confermate le condanne per vari episodi di diffamazione, con rideterminazione della pena e conferma della condanna al risarcimento nei confronti di Vincenzo Conti.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Disposizione utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; attesta la regolarità della trasmissione delle conclusioni scritte nel procedimento.
art. 157, primo comma, cod. pen.
Richiamato per il calcolo del termine ordinario di prescrizione applicabile al reato di diffamazione.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Richiamato in relazione agli effetti delle sospensioni dei termini di prescrizione nel corso del processo; la Corte ha tenuto conto della sospensione di 403 giorni nel calcolo dell'esaurimento del termine prescrizionale.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022 (Cuffaro), Rv. 283400-01
Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022, Cuffaro, Rv. 283400-01
Giurisprudenza richiamata che afferma che la diffamazione tramite inserimento nel web è reato istantaneo di evento: la consumazione e l'inizio della prescrizione si verificano nel momento in cui la frase o immagine lesiva diventano fruibili online; il perdurare della lesione non trasforma il reato in permanente.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 (Rovinelli) e altra giurisprudenza consolidata
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01
Principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca motivi già formulati in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione impugnata; motiva il rigetto del motivo generico e reiterativo sull'attribuzione dei fatti.
Massime di principio
- La diffamazione pubblicata sul web è reato istantaneo: la prescrizione decorre dal momento della pubblicazione fruibile online e non dal protrarsi della lesione, quindi non va qualificata come reato permanente.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate sospensioni e interruzioni processuali; la prescrizione può risultare non matura alla data della sentenza anche se l'evento è datato anni prima.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi generici, reiterativi o che non si confrontano criticamente con le motivazioni della corte d'appello; il ricorrente deve indicare argomentazioni nuove e specifiche.
- Per contestare l'attribuzione di pubblicazioni online è necessario proporre elementi probatori o obiezioni concrete (es. prova di accesso di terzi, inesistenza di responsabilità) e non sole affermazioni generiche; l'assenza di una spiegazione consistente indebolisce la tesi difensiva.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare pertanto la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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